ATTIVAZIONE BIENNIO DI SECONDO LIVELLO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI NELLA CLASSE DI CONCORSO DI EDUCAZIONE MUSICALE (A 31 E A 32) E DI STRUMENTO MUSICALE (A 77) | |||||||||||||||||||||||
Decreto Ministeriale 28 settembre 2007 prot. n. 137/2007 ATTIVAZIONE BIENNIO DI SECONDO LIVELLO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI NELLA CLASSE DI CONCORSO DI EDUCAZIONE MUSICALE (A 31 E A 32) E DI STRUMENTO MUSICALE (A 77)
D E C R E T A Art.1 ISTITUZIONE DEI CORSI 1. A decorrere dall’anno accademico 2007-2008, nei Conservatori di Musica e negli Istituti Musicali Pareggiati i corsi ordinamentali di Didattica della Musica, i corsi modificati ai sensi del D.M. n. 109/04, nonchè i corsi sperimentali di didattica della musica, autorizzati dal Ministero, sono ridefiniti nei corsi accademici biennali di secondo livello, finalizzati, distintamente, alla formazione di docenti di educazione musicale (classe di concorso A 31/A 32) e di docenti di strumento (classe di concorso A 77). Art. 2 DURATA E ORGANIZZAZIONE DEI CORSI 1. I corsi di cui all’articolo 1, comma 1, hanno durata biennale. 2. L’articolazione disciplinare e l’assegnazione dei crediti tra le varie attività sono definite nelle allegate tabelle A) e B). Ciascun Consiglio di corso, sulla base di tali tabelle, elabora annualmente un progetto formativo che ne rispetti le linee fondamentali. 3. Le suddette attività si svolgono per un numero di ore non inferiore a 1.200 per ciascun corso, comprensive delle ore di tirocinio (non inferiore a 120 ore). L’impegno richiesto allo studente, incluse le attività di studio e di preparazione individuale, corrisponde a 120 crediti formativi accademici , per ogni corso. Gli studenti sono obbligati alla frequenza di almeno l’80% di ogni attività formativa . Art. 3 AMMISSIONE AI CORSI 1. Costituiscono titolo di ammissione ai corsi di cui all’articolo 1, comma 1, il diploma di Conservatorio o di Istituto Musicale Pareggiato congiunto al diploma di istruzione secondaria di secondo grado, nonché i diplomi accademici di I livello. 2. Possono, altresì, essere ammessi ai suddetti corsi, coloro che hanno conseguito il diploma accademico di secondo livello in Discipline Musicali di cui al D.M. 8 gennaio 2004, n. 1, coloro che hanno conseguito il diploma Accademico di secondo livello validato con D.M. n. 39 del 12 marzo 2007 e con D.M. n. 88 del 29 maggio 2007. Ai suddetti diplomati e a coloro che siano in possesso del diploma del corso ordinamentale di didattica della musica, verranno riconosciuti i crediti del percorso formativo svolto. 3. Limitatamente all’anno accademico 2007 – 2008, per la classe di concorso A77, sono ammessi in deroga al numero massimo di cui al comma 7 del presente articolo, e comunque per non più di quindici per ciascuna istituzione, i docenti in possesso del diploma di Conservatorio o di Istituto Musicale Pareggiato, congiunto al diploma di istruzione secondaria di secondo grado, che abbiano maturato 360 giorni di servizio di insegnamento nella suddetta classe di concorso A 77, di cui almeno 180 giorni dopo il 6 giugno 2004 e sino all’entrata in vigore del presente decreto. 4. Il riconoscimento dei crediti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo è effettuato da una apposita commissione nominata dal direttore dell’istituzione e composta da tre docenti di cui almeno due della Scuola di Didattica della Musica. 5. Le modalità di verifica dei requisiti, nonché le modalità di ammissione, sono attuate dall’Istituzione prescelta. A tal fine, gli interessati presentano apposita istanza alla predetta Istituzione. Relativamente ai docenti di cui al comma 3, la verifica dei requisiti è effettuata dalle Direzioni Scolastiche Regionali, che trasmetteranno alle Istituzioni indicate dagli interessati soltanto le istanze dei docenti in possesso dei requisiti. 6. Ai fini dell’ammissione ai corsi di cui all’articolo 1, comma 1, le Istituzioni predispongono appositi bandi di accesso, nei quali sono indicati il numero dei posti disponibili per ciascun corso e le relative procedure. 7. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, determina il numero massimo delle nuove iscrizioni in relazione alla disponibilità di strutture, di personale e di dotazioni didattico strumentali. In ogni caso, il numero massimo di nuovi iscritti ai corsi di cui al presente decreto non potrà superare le 35 unità per anno accademico .La ripartizione numerica per ogni classe di concorso è determinata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio Accademico. 8. Per lo svolgimento dei predetti corsi, le Istituzioni possono consorziarsi tra loro e con le Università, anche al fine di razionalizzare l’offerta formativa sul territorio nazionale e di ottimizzare le risorse da utilizzare per il funzionamento degli stessi. 9. Le Istituzioni nelle quali non sia presente il corso ordinamentale di didattica della musica possono attivare, comunque, i suddetti corsi biennali, previa autorizzazione ministeriale, in convenzione con altre Istituzioni nelle quali sia attivato il predetto corso ordinamentale. 10. L’esame per l’accesso consiste in una prova scritta e/o pratica e in un successivo colloquio sulla base dei programmi, differenziati per ciascuno dei corsi, che saranno definiti e pubblicizzati nei rispettivi bandi di accesso. Nel bando deve essere indicato, altresì, il tempo massimo di durata delle prove. 11. Con Decreto del Direttore Generale dell’Alta Formazione artistica, musicale e coreutica, è fissato – a livello nazionale – il calendario delle prove di ammissione per le classi di concorso di educazione musicale (A31 / A32 ) e di didattica dello strumento ( A 77). 12. In sede di ammissione ciascuna Commissione, nominata dai competenti organi accademici, per la valutazione del candidato si attiene ai seguenti criteri: 13. La Commissione giudicatrice per l’ammissione ai corsi è presieduta dal Direttore o da un suo delegato ed è formata da quattro docenti scelti tra quelli della scuola di Didattica della Musica per l’abilitazione nelle classi A 31 e A 32 e da due docenti della scuola di Didattica della Musica, un docente della scuola di Strumento e un docente di discipline integrative per l’abilitazione nella classe di concorso A 77. 14. Vengono ammessi ai corsi per ogni classe di abilitazione, i candidati che risultino utilmente collocati nella graduatoria formulata dalla Commissione sulla base della somma dei punteggi riportati dai candidati stessi nella prova di ammissione e nella valutazione di titoli. Non è ammessa l’iscrizione a più di un corso. Art. 4 TITOLO RILASCIATO 1. Al termine dei corsi organizzati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, è rilasciato il diploma accademico di secondo livello che abilita all’insegnamento rispettivamente dell’educazione musicale e dello strumento musicale nella scuola e che costituisce titolo di ammissione ai concorsi a posti di insegnamento per le corrispondenti classi di concorso, con punteggi identici a quelli attribuiti agli altri titoli che danno accesso alle medesime graduatorie. Detto diploma certifica il percorso di studi svolto secondo quanto previsto dal protocollo europeo per il trasferimento dei crediti accademici. 4. L’esame finale avente valore di esame di Stato, consiste 5. Al suddetto esame finale viene attribuita una votazione espressa in trentesimi. Supera l’esame il candidato che raggiunge una votazione di almeno 18/30. Il voto complessivo di abilitazione è espresso in centesimi ed è dato dal voto di ammissione all’esame finale, costituito dalla media dei voti degli esami di profitto (rapportato a 70), sommato al voto dell’esame finale. Art. 5 COMMISSIONE GIUDICATRICE PER GLI ESAMI FINALI 1. Le commissioni giudicatrici per l’esame finale sono composte dal Direttore dell’Istituzione o da un suo delegato, con funzioni di presidente, da due docenti del corso, tra i quali il docente dell’insegnamento argomento di tesi del candidato, dal supervisore del tirocinio e da un rappresentante del Ministero dell’Università e Ricerca 2. I Diplomi di Didattica della Musica, conseguiti al termine dei percorsi formativi, relativi alla scuola di Didattica della Musica ordinamentale e dei corsi modificati ai sensi del D.M. 109/04 sono equivalenti ai diplomi di secondo livello, con valore abilitante, di cui all’articolo 1, comma 1, per la classe di concorso A 31/ A 32. 3. In prima applicazione, nelle more dell’emanazione della normativa in materia di formazione degli insegnanti, il tirocinio viene svolto in collaborazione con le scuole secondarie e con le Direzioni Scolastiche Regionali, anche al fine di avvalersi di supervisori e tutor, individuati tra il personale scolastico docente in posizione di semi-esonero, secondo quanto previsto dalla vigente normativa. ART. 7 1. I bandi di concorso predisposti dalle Istituzioni prevedono disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e indicano i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990, nonché le modalità per lo svolgimento delle prove. Il presente Decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 28 settembre 2007
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