NORME REGOLAMENTARI SUI CORSI SPERIMENTALI
PER I DIPLOMI
ACCADEMICI DI PRIMO LIVELLO
SOMMARIO
Premessa
Il presente regolamento è finalizzato a disciplinare lattuazione
del triennio superiore sperimentale di primo livello.
L'accesso al triennio superiore è legato alla disponibilità
annuale di posti ed al superamento di un esame di ammissione articolato,
per ciascuna scuola, su una o più prove.
Per il conseguimento del titolo finale sono richiesti :
1. Frequenza obbligatoria a tutti i corsi per il numero minimo di ore
previste nel piano di studi
2. Superamento di tutti gli esami previsti nel p.d.s. più 3
complementari a scelta dello studente
3. Superamento dell'esame finale
4. Possesso del diploma di scuola secondaria superiore
Il progetto didattico-formativo è finalizzato al conseguimento
di una formazione professionale che consenta di accedere al mondo del lavoro
con una preparazione generale adeguata a svolgere con competenza
e professionalità attività attinenti agli studi compiuti,
in linea con gli standard europei.
Prevede un'articolazione dei corsi che consenta il conseguimento di
un diploma accademico di I livello e costituisca una significativa premessa
e titolo d'accesso ad un indispensabile successivo biennio di II livello
ad indirizzo specialistico.
Le 3 discipline complementari da includere obbligatoriamente nel piano
di studi triennale a scelta dello studente, oltre a fornire un ampliamento
della formazione generale, possono essere utilizzate come approccio preliminare
all'approfondimento previsto nel II livello.
Art. 1 - Definizioni
Si adottano le seguenti definizioni:
a) Per regolamento didattico, il presente regolamento che disciplina
a livello di istituto e di singola scuola lo svolgimento del triennio superiore
di primo livello
b) Per scuola, l'ambito disciplinare caratterizzante il percorso formativo
c) Per corsi di studio, i corsi afferenti a ciascuna scuola
d) Per titoli di studio, i diplomi di conservatorio rilasciati al termine
dei corrispondenti corsi di studio
e) Per credito formativo, la misura media del volume di lavoro di apprendimento,
compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente per l'acquisizione
di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste
dagli ordinamenti didattici delle singole scuole
f) Per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze ed abilità
che caratterizzano il profilo culturale e professionale al conseguimento
delle quali il corso di studio è finalizzato
g) Per attività formativa, ogni attività organizzata
o prevista dall'istituto al fine di assicurare la formazione culturale
e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi
di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche e di laboratorio,
al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alla produzione
artistica, alle tesi, alle attività di studio individuale
e di autoapprendimento
h) Per curriculum, l'insieme delle attività formative interne
ed esterne svolte durante il periodo di studi.
Art. 2 - Crediti formativi
1. Al credito formativo corrispondono 25 ore di lavoro per studente.
La quantità di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno
studente impegnato a tempo pieno negli studi è convenzionalmente
fissato in 60 crediti che comprendono sia la frequenza ai corsi, sia lo
studio
2. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono
acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma
di verifica del profitto. La valutazione del profitto è comunque
espressa mediante una votazione in trentesimi. Per i corsi poliennali con
un solo esame finale i crediti degli anni precedenti all'esame vengono
provvisoriamente conferiti sotto la diretta responsabilità dell'insegnante
del corso e solo al fine di permettere allo studente di accedere all'anno
successivo
3. Il riconoscimento parziale o totale dei crediti acquisiti da uno
studente ai fini della prosecuzione degli studi in altra scuola compete
alla struttura didattica che lo accoglie
4. Possono essere previste forme di verifica periodica dei crediti
acquisiti, al fine di valutare la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi
5. Possono essere riconosciute come crediti formativi anche documentate
conoscenze ed abilità professionali maturate in attività
formative esterne di adeguato livello, valutate dal consiglio accademico
o da un'apposita commissione nominata dal consiglio accademico
Art. 3 - Requisiti di ammissione
1. Possono presentare domanda di ammissione sia coloro che sono già
iscritti ad un conservatorio, sia gli esterni interessati
2. Per essere ammessi al triennio superiore sperimentale occorre il
possesso di un'adeguata preparazione teorico-pratica. L'esame di ammissione
verifica le attitudini e le competenze musicali teoriche e pratiche acquisite.
A tale fine i programmi didattici di ogni singola scuola definiscono le
conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità
di verifica.
3. Agli studenti che siano stati ammessi ai corsi possono essere attribuiti
specifici obblighi formativi aggiuntivi (debiti) da soddisfare nel primo
anno di corso.
4. Tra i requisiti per l'ammissione non è richiesto il diploma
di maturità; il conseguimento del diploma di laurea di I livello
però richiederà il possesso della maturità
5. Non è consentito iscriversi al triennio sperimentale a coloro
che siano già in possesso del diploma tradizionale di conservatorio
relativo alla stessa scuola.
Art. 4 - Durata normale dei corsi e conseguimento del titolo di studio
Per ogni scuola superiore sperimentale la durata normale del corso è
di tre anni. Per conseguire il diploma lo studente deve aver acquisito
180 crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria
di una lingua dell'unione europea oltre l'italiano.
Art. 5 - Offerta formativa
1. Il quadro generale dell'offerta formativa, comprensivo dei crediti
assegnati a ciascuna attività, è approvato dal collegio
dei professori ed allegato al presente regolamento
2. I programmi didattici di ogni singola scuola sono approvati
dal collegio dei professori ed includono : le caratteristiche dell'esame
di ammissione, i singoli programmi d'esame e le modalità di svolgimento
della prova finale.
Art. 6 - Organizzazione dell'attività didattica
La programmazione ed il coordinamento delle attività formative
sono effettuati dal direttore coadiuvato dal consiglio accademico; in mancanza
del quale la programmazione sarà effettuata dal collegio su proposta
redatta dal direttore che potrà avvalersi della collaborazione di
docenti di sua fiducia. L'attribuzione dei compiti didattici ai docenti
è effettuata dal direttore coadiuvato dal consiglio accademico o
da una o più commissioni di docenti.
Sarà progressivamente introdotto un servizio di tutorato per
gli studenti.
Il direttore individuerà le modalità con cui il conservatorio
rilascerà un certificato riportante, secondo modelli conformi a
quelli adottati dagli altri paesi europei, le principali indicazioni relative
al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.
Art. 7 - Organizzazione didattica delle scuole
Il programma didattico di ogni scuola determina:
a) L'elenco degli insegnamenti
b) I requisiti per l'ammissione, gli obiettivi formativi specifici,
i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di
ogni altra attività formativa
Le propedeuticità obbligatorie in relazione agli esami riguardano
le successive annualità di uno stesso insegnamento.
Art. 8 - Ammissione
1. Al triennio si accede, nel limite dei posti disponibili, mediante
superamento di un esame di ammissione che verifica l'adeguatezza della
preparazione tecnica e teorica precedente dell'aspirante. L'esame di ammissione
è costituito da una o più prove.
2. La valutazione dell'esame di ammissione è espressa con una
delle seguenti indicazioni: idoneo, idoneo con debiti formativi, non idoneo.
Agli idonei viene inoltre attribuito un voto espresso in centesimi ai fini
della graduatoria. Gli eventuali debiti formativi vanno compensati dallo
studente nel corso del primo anno mediante il superamento di un esame con
modalità da definire e non pregiudicano l'ordine della graduatoria.
3. L'iscrizione al primo anno di corso avviene a seguito del positivo
esito dell'esame di ammissione ed in relazione ai posti disponibili. A
seguito dell'ammissione non è possibile iscriversi ad anni diversi
dal primo e non è ammessa l'abbreviazione degli anni di corso.
4. L'iscrizione agli anni accademici successivi al primo è consentita
a condizione che lo studente abbia maturato, entro la sessione di
febbraio dell'anno di riferimento, un numero complessivo di crediti non
inferiore al 50% di quelli previsti per l'iscrizione al corso successivo.
5. E' prevista l'iscrizione in qualità di ripetente, per non
più di una volta per ciascun anno di corso, dello studente che ne
formuli richiesta, ovvero, d'ufficio, dello studente che non abbia maturato
almeno il 50% dei crediti relativi a quell'anno.
6. E' prevista l'iscrizione in qualità di fuori corso dello
studente, già ripetente, che ne formuli richiesta, ovvero, d'ufficio,
dello studente ripetente che non abbia ancora maturato almeno il 50% dei
crediti relativi a quell'anno. Lo studente fuori corso ha diritto, purchè
in regola con il pagamento delle tasse scolastiche, ad assistere a tutte
le lezioni, a presentarsi ai vari appelli di esame, a chiedere consigli
ai docenti, ma non potrà ricevere lezioni personali fino a quando
non uscirà dal fuori corso.
Art. 9 - Frequenza, impegno e lavoro dello studente
Salvo specifiche disposizioni incluse nei programmi didattici delle
singole Scuole, tutti gli insegnamenti prevedono le seguenti modalità:
1. Un numero minimo obbligatorio di presenze degli studenti ai vari
corsi, comunque non inferiore ai 3/4 delle ore di lezione previste dal
p.d.s., fatti salvi gli obblighi per le discipline musicali d'insieme e
le eventuali deroghe che i singoli docenti potranno prevedere sotto la
loro diretta responsabilità;
2. Per le attività didattiche curricolari la continuità
del lavoro dello studente è attestata dal singolo docente del corso
ed è necessaria per l'ammissione agli esami;
3. Per ottenere i crediti previsti relativi alle attività di
insieme (esercitazioni corali, orchestrali, musica d'insieme per strumenti
ad arco ed a fiati, musica da camera) gli studenti dovranno partecipare
alle esecuzioni pubbliche previste dal progetto d'istituto e relative sessioni
di prove, intese come attività formative legate alla produzione
musicale, secondo il dettato della legge 508.
L'attestazione della continuità del lavoro svolto dallo studente
è necessaria per l'ammissione all'esame. Le modalità di rilevazione
sono adottate dai singoli docenti nell'ambito dell'autonomia della loro
funzione e possono richiedere verifiche periodiche e/o intermedie.
Gli studenti che ritengono di possedere competenze tali da poter sostenere
determinati esami senza aver frequentato le lezioni, devono ricordare che
la frequenza è obbligatoria. Tuttavia, attraverso il contatto diretto
col singolo docente, possono concordare una forma periodica di verifica
anche tramite test per acquisire i relativi crediti.
E' consentita la libera frequenza degli studenti a tutti i corsi, previo
accordo con i relativi docenti.
Art. 10 - Modalità di svolgimento degli esami
Gli appelli d'esame si svolgono, di norma, in tre sessioni per anno.
Per particolari motivi connessi alla didattica, alla logistica e/o ad una
più efficace distribuzione temporale delle verifiche, possono essere
programmati anche appelli straordinari d'esame.
Per gli insegnamenti che non prevedono un esame, per ogni ciclo annuale
di lezioni il docente del corso effettua una verifica su quanto appreso
dallo studente, anche mediante formazione di una apposita commissione.
L'esito positivo è condizione necessaria per l'attribuzione del
corrispondente credito formativo.
Le commissioni d'esame, nominate dal direttore, sono formate includendovi,
di norma e salvo gravi e comprovati motivi, il docente dello studente esaminato.
Il direttore ha la facoltà di far parte di tutte le commissioni
o di delegare persona di sua fiducia. Ogni Commissione è formata
dal docente del corso e da almeno un altro docente della stessa disciplina,
o di disciplina tradizionalmente affine, o di specifica e comprovata competenza.
Per ogni esame la valutazione del profitto individuale dello studente è
espressa mediante voto unico in trentesimi, con eventuale lode. La lode,
per essere assegnata, deve essere accolta all'unanimità dalla commissione.
La commissione dell'esame di ammissione, per ogni Scuola, è
formata da almeno due docenti scelti tra i titolari dell'insegnamento dell'attività
formativa caratterizzante che prevede il maggior numero di crediti formativi.
La commissione può esser integrata da docenti di altre discipline
per la verifica delle conoscenze di base del candidato previste dal programma
d'esame.
Art. 11 - Modalità di svolgimento della prova finale
La prova finale ha funzione di mettere in luce le peculiarità
del candidato emerse durante il triennio. Può riguardare una qualsiasi
delle aree disciplinari della scuola frequentata, a condizione che la disciplina
sia attiva nell'a.a. in corso, e non ricalca necessariamente il programma
degli esami del terzo anno.
Lo studente è ammesso a sostenere la prova finale dopo aver
maturato tutti gli altri crediti del proprio percorso formativo.
La prova finale deve essere concordata con uno o più insegnanti
delle materie caratterizzanti il corso di studio frequentato; qualora la
prova finale riguardi una materia teorica o teorico-tecnica, l'elaborato
(tesi scritta, supporto multimediale ecc蒅) deve essere consegnato alla
segreteria didattica almeno 20 giorni prima dell'esame, in numero di quattro
copie.
La commissione della prova finale è formata da un numero dispari
di componenti (almeno cinque) . La commissione è presieduta dal
direttore o da persona di sua fiducia. Le commissioni sono costituite con
nomina del direttore, assicurando una trasversalità di rappresentanza
alle diverse aree formative.
Il voto finale è espresso in centodecimi, con eventuale lode.
Il voto finale non può essere inferiore alla media ponderata,
rapportata a centodecimi, delle votazioni conseguite nell'intero percorso,
con la seguente distribuzione:
corsi fondamentali
caratterizzanti -> 60%
altri corsi (corsi fondamentali di base e integrativi, corsi complementari)
-> 40%
La media ponderata dei voti può essere integrata dalla commissione
per un punteggio non superiore a 11/110 a seguito dell'esito della prova
finale.
La commissione può assegnare fino ad ulteriori 11/110 dopo aver
esaminato il curriculum delle attività svolte dallo studente durante
il triennio.
La lode, per essere assegnata, deve essere accolta all'unanimità
dalla commissione.
Art. 12 - Obblighi relativi alla lingua straniera
La valutazione della conoscenza di una lingua straniera comunitaria
è effettuata con una o più verifiche o esami. Possono essere
presi in considerazione, anche a fini sostitutivi dell'esame, eventuali
diplomi, attestati, o certificazioni rilasciati da università,
istituzioni e scuole pubbliche o legalmente riconosciute prodotti dallo
studente.
Gli studenti stranieri sono sottoposti alla verifica di un'adeguata
conoscenza della lingua italiana; in caso che tale verifica risulti negativa
viene loro attribuito un debito formativo da compensare nell'arco del I
anno con il superamento di un apposito esame.
Il mancato superamento dell'esame di lingua italiana nell'arco del
I anno comporta la perdita del diritto alla frequenza del Conservatorio.
Art. 13 - Modalità di riconoscimento delle altre attività formative
La valutazione delle altre attività formative svolte dagli studenti
è effettuata al termine del percorso di studi e riguarda il complesso
delle attività attinenti e documentate svolte nell'arco temporale
dello stesso.
Lo studente può presentare un curriculum (preferibilmente ordinato
per tipologia e per ordine cronologico) documentante tutte le attività
svolte nel periodo di iscrizione al triennio. Il curriculum deve contenere
anche un elenco dettagliato della documentazione inclusa sottoscritto con
firma autografa dello studente.
Sono considerate riconoscibili le seguenti attività:
1. Discipline di conservatorio, o esterne di livello universitario,
attinenti la Scuola frequentata e non incluse nel piano di studio, per
le quali lo studente abbia conseguito una valutazione positiva o abbia
superato il corrispondente esame;
2. Elaborati, produzioni, lavori, repertorio realizzati, nell'ambito
dell'attività formativa interna, oltre i normali programmi di studio
e d'esame (su attestazione del docente);
3. Attività musicale esterna (su documentazione)
4. Positiva partecipazione a concorsi, master-classes, seminari ecc�
(su attestazione)
5. Attività correlata a tirocini formativi, oltre agli obblighi
previsti nel piano di studio (su documentazione)
6. Collaborazione con l'orchestra, il coro e/o formazioni di musica
d'insieme del conservatorio, ovvero nell'ambito di altre attività
formative, oltre agli obblighi previsti nel piano di studio (su attestazione)
7. Collaborazione ad iniziative di ricerca o produzione organizzate
dal conservatorio o da altri enti (su attestazione)
8. Partecipazione alla mobilità internazionale (Erasmus, ecc.)
9. Altre attività attinenti la scuola frequentata.
Art. 14 - Riconoscimento di frequenza o di esami e relativi crediti
Gli studenti iscritti al triennio superiore possono chiedere, nei limiti
del corrispondente piano di studio, il riconoscimento della frequenza o
degli esami utili già sostenuti presso un conservatorio di musica
o una università o altra istituzione formativa italiana o straniera.
Il riconoscimento può essere totale o parziale, prevedendo nel secondo
caso, anche a richiesta dello studente, una o più prove integrative
che definiscono il voto d'esame.
Nel caso di attestata positiva frequenza a discipline tradizionali
prive di esame (musica da camera, ecc.), il riconoscimento include l'avvenuto
compimento del corso.
In caso di trasferimento dello studente da altra istituzione, su richiesta
dello stesso, il consiglio accademico può convalidare i crediti
maturati nella sede di provenienza relativi a materie non previste dal
p.d.s. come sostituzione di crediti di materie affini, simili o riferibili.
Art. 15 - Rappresentanze dei vari insegnamenti
I docenti di ogni singolo insegnamento individuano un loro rappresentante
per tenere i rapporti con il direttore ed il consiglio accademico.
Tale docente si farà portatore delle istanze dei singoli docenti
e delle esigenze della scuola presso gli organi istituzionali e sarà
consultato da essi per tutte le problematiche inerenti quel corso.
Art. 16 - Norme transitorie e finali
Per la durata della sperimentazione, il conservatorio assicura il mantenimento
dei corsi di studio ed il rilascio dei relativi titoli secondo gli ordinamenti
didattici tradizionali, favorisce e disciplina altresì la facoltà
per gli studenti di optare per l'iscrizione ai corsi di studio sperimentali.
Per l'avvio del primo anno di sperimentazione, in considerazione dei
tempi brevissimi a disposizione, i programmi d'ammissione alle singole
scuole vanno intesi a livello indicativo quale traccia per il candidato.
L'aspirante può quindi presentare anche materiale ed esecuzioni
diverse da quelle prescritte purchè di analoga difficoltà
e complessità.