NORME REGOLAMENTARI SUI CORSI SPERIMENTALI
PER I DIPLOMI ACCADEMICI DI PRIMO LIVELLO



SOMMARIO

   Premessa
Art. 1. Definizioni
Art. 2. Crediti formativi
Art. 3. Requisiti di ammissione ai corsi di studio
Art. 4. Durata normale dei corsi e conseguimento del titolo di studio
Art. 5.  Offerta formativa
Art. 6. Organizzazione dell'attività didattica
Art. 7. Organizzazione didattica delle scuole
Art. 8. Ammissione, iscrizioni, ripetenza, fuori corso
Art. 9. Frequenza, impegno e lavoro dello studente
Art. 10. Modalità di svolgimento degli esami
Art. 11. Modalità di svolgimento della prova finale
Art. 12. Obblighi relativi alla lingua straniera
Art. 13. Modalità di riconoscimento delle altre attività formative
Art. 14. Riconoscimento di frequenza o di esami e relativi crediti
Art. 15. Consiglio dei coordinatori
Art. 16. Norme transitorie e finali



Premessa

Il presente regolamento è finalizzato a disciplinare lattuazione del triennio superiore sperimentale di primo livello.
L'accesso al triennio superiore è legato alla disponibilità annuale di posti ed al superamento di un esame di ammissione articolato, per ciascuna scuola, su una o più prove.
Per il conseguimento del titolo finale sono richiesti :
1. Frequenza obbligatoria a tutti i corsi per il numero minimo di ore previste nel piano di studi
2. Superamento di tutti gli esami previsti nel p.d.s. più 3 complementari a scelta dello studente
3. Superamento dell'esame finale
4. Possesso del diploma di scuola secondaria superiore

Il progetto didattico-formativo è finalizzato al conseguimento di una formazione professionale che consenta di accedere al mondo del lavoro con una preparazione generale  adeguata a svolgere con competenza e professionalità attività attinenti agli studi compiuti, in linea con gli standard europei.
Prevede un'articolazione dei corsi che consenta il conseguimento di un diploma accademico di I livello e costituisca una significativa premessa e titolo d'accesso ad un indispensabile successivo biennio di II livello ad indirizzo specialistico.
Le 3 discipline complementari da includere obbligatoriamente nel piano di studi triennale a scelta dello studente, oltre a fornire un ampliamento della formazione generale, possono essere utilizzate come approccio preliminare all'approfondimento previsto nel II livello.

Art. 1 - Definizioni

Si adottano le seguenti definizioni:
a) Per regolamento didattico, il presente regolamento che disciplina a livello di istituto e di singola scuola lo svolgimento del triennio superiore di primo livello
b) Per scuola, l'ambito disciplinare caratterizzante il percorso formativo
c) Per corsi di studio, i corsi afferenti a ciascuna scuola
d) Per titoli di studio, i diplomi di conservatorio rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio
e) Per credito formativo, la misura media del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici delle singole scuole
f) Per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze ed abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato
g) Per attività formativa, ogni attività organizzata o  prevista dall'istituto al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche e di laboratorio, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alla produzione artistica, alle tesi, alle attività di studio  individuale e di autoapprendimento
h) Per curriculum, l'insieme delle attività formative interne ed esterne svolte durante il periodo di studi.

Art. 2 - Crediti formativi

1. Al credito formativo corrispondono 25 ore di lavoro per studente. La quantità di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi è convenzionalmente fissato in 60 crediti che comprendono sia la frequenza ai corsi, sia lo studio
2. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto. La valutazione del profitto è comunque espressa mediante una votazione in trentesimi. Per i corsi poliennali con un solo esame finale i crediti degli anni precedenti all'esame vengono provvisoriamente conferiti sotto la diretta responsabilità dell'insegnante del corso e solo al fine di permettere allo studente di accedere all'anno successivo
3. Il riconoscimento parziale o totale dei crediti acquisiti da uno studente ai fini della prosecuzione degli studi in altra scuola compete alla struttura didattica che lo accoglie
4. Possono essere previste forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutare la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi
5. Possono essere riconosciute come crediti formativi anche documentate conoscenze ed abilità professionali maturate in attività formative esterne di adeguato livello, valutate dal consiglio accademico o da un'apposita commissione nominata dal consiglio accademico

Art. 3 - Requisiti di ammissione

1. Possono presentare domanda di ammissione sia coloro che sono già iscritti ad un conservatorio, sia gli esterni interessati
2. Per essere ammessi al triennio superiore sperimentale occorre il possesso di un'adeguata preparazione teorico-pratica. L'esame di ammissione verifica le attitudini e le competenze musicali teoriche e pratiche acquisite. A tale fine i programmi didattici di ogni singola scuola definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica.
3. Agli studenti che siano stati ammessi ai corsi possono essere attribuiti specifici obblighi formativi aggiuntivi (debiti) da soddisfare nel primo anno di  corso.
4. Tra i requisiti per l'ammissione non è richiesto il diploma di maturità; il conseguimento del diploma di laurea di I livello però richiederà il possesso della maturità
5. Non è consentito iscriversi al triennio sperimentale a coloro che siano già in possesso del diploma tradizionale di conservatorio relativo alla stessa scuola.

Art. 4 - Durata normale dei corsi e conseguimento del titolo di studio

Per ogni scuola superiore sperimentale la durata normale del corso è di tre anni. Per conseguire il diploma lo studente deve aver acquisito 180 crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria di una lingua dell'unione europea oltre l'italiano.

Art. 5 - Offerta formativa

1. Il quadro generale dell'offerta formativa, comprensivo dei crediti assegnati a  ciascuna attività, è approvato dal collegio dei professori ed allegato al presente regolamento
2. I programmi didattici di ogni  singola scuola sono approvati dal collegio dei professori ed includono : le caratteristiche dell'esame di ammissione, i singoli programmi d'esame e le modalità di svolgimento della prova finale.

Art. 6 - Organizzazione dell'attività didattica

La programmazione ed il coordinamento delle attività formative sono effettuati dal direttore coadiuvato dal consiglio accademico; in mancanza del quale la programmazione sarà effettuata dal collegio su proposta redatta dal direttore che potrà avvalersi della collaborazione di docenti di sua fiducia. L'attribuzione dei compiti didattici ai docenti è effettuata dal direttore coadiuvato dal consiglio accademico o da una o più commissioni di docenti.
Sarà progressivamente introdotto un servizio di tutorato per gli studenti.
Il direttore individuerà le modalità con cui il conservatorio rilascerà un certificato riportante, secondo modelli conformi a quelli adottati dagli altri paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

Art. 7 - Organizzazione didattica delle scuole

Il programma didattico di ogni scuola determina:
a) L'elenco degli insegnamenti
b) I requisiti per l'ammissione, gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa
Le propedeuticità obbligatorie in relazione agli esami riguardano le successive annualità di uno stesso insegnamento.

Art. 8 - Ammissione

1. Al triennio si accede, nel limite dei posti disponibili, mediante superamento di un esame di ammissione che verifica l'adeguatezza della preparazione tecnica e teorica precedente dell'aspirante. L'esame di ammissione è costituito da una o più prove.
2. La valutazione dell'esame di ammissione è espressa con una delle seguenti indicazioni: idoneo, idoneo con debiti formativi, non idoneo. Agli idonei viene inoltre attribuito un voto espresso in centesimi ai fini della graduatoria. Gli eventuali debiti formativi vanno compensati dallo studente nel corso del primo anno mediante il superamento di un esame con modalità da definire e non pregiudicano l'ordine della graduatoria.
3. L'iscrizione al primo anno di corso avviene a seguito del positivo esito dell'esame di ammissione ed in relazione ai posti disponibili. A seguito dell'ammissione non è possibile iscriversi ad anni diversi dal primo e non è ammessa l'abbreviazione degli anni di corso.
4. L'iscrizione agli anni accademici successivi al primo è consentita a condizione che lo  studente abbia maturato, entro la sessione di febbraio dell'anno di riferimento, un numero complessivo di crediti non inferiore al 50% di quelli previsti per l'iscrizione al corso successivo.
5. E' prevista l'iscrizione in qualità di ripetente, per non più di una volta per ciascun anno di corso, dello studente che ne formuli richiesta, ovvero, d'ufficio, dello studente che non abbia maturato almeno il 50% dei crediti relativi a quell'anno.
6. E' prevista l'iscrizione in qualità di fuori corso dello studente, già ripetente, che ne formuli richiesta, ovvero, d'ufficio, dello studente ripetente che non abbia ancora maturato almeno il 50% dei crediti relativi a quell'anno. Lo studente fuori corso ha diritto, purchè in regola con il pagamento delle tasse scolastiche, ad assistere a tutte le lezioni, a presentarsi ai vari appelli di esame, a chiedere consigli ai docenti, ma non potrà ricevere lezioni personali fino a quando non uscirà dal fuori corso.

Art. 9 - Frequenza, impegno e lavoro dello studente

Salvo specifiche disposizioni incluse nei programmi didattici delle singole Scuole, tutti gli insegnamenti prevedono le seguenti modalità:
1. Un numero minimo obbligatorio di presenze degli studenti ai vari corsi, comunque non inferiore ai 3/4 delle ore di lezione previste dal p.d.s., fatti salvi gli obblighi per le discipline musicali d'insieme e le eventuali deroghe che i singoli docenti potranno prevedere sotto la loro diretta responsabilità;
2. Per le attività didattiche curricolari la continuità del lavoro dello studente è attestata dal singolo docente del corso ed è necessaria per l'ammissione agli esami;
3. Per ottenere i crediti previsti relativi alle attività di insieme (esercitazioni corali, orchestrali, musica d'insieme per strumenti ad arco ed a fiati, musica da camera) gli studenti dovranno partecipare alle esecuzioni pubbliche previste dal progetto d'istituto e relative sessioni di prove, intese come attività formative legate alla produzione musicale, secondo il dettato della legge 508.
L'attestazione della continuità del lavoro svolto dallo studente è necessaria per l'ammissione all'esame. Le modalità di rilevazione sono adottate dai singoli docenti nell'ambito dell'autonomia della loro funzione e possono richiedere verifiche periodiche e/o intermedie.
Gli studenti che ritengono di possedere competenze tali da poter sostenere determinati esami senza aver frequentato le lezioni, devono ricordare che la frequenza è obbligatoria. Tuttavia, attraverso il contatto diretto col singolo docente, possono concordare una forma periodica di verifica anche tramite test per acquisire i relativi crediti.
E' consentita la libera frequenza degli studenti a tutti i corsi, previo accordo con i relativi docenti.

Art. 10 - Modalità di svolgimento degli esami

Gli appelli d'esame si svolgono, di norma, in tre sessioni per anno. Per particolari motivi connessi alla didattica, alla logistica e/o ad una più efficace distribuzione temporale delle verifiche, possono essere programmati anche appelli straordinari d'esame.
Per gli insegnamenti che non prevedono un esame, per ogni ciclo annuale di lezioni il docente del corso effettua una verifica su quanto appreso dallo studente, anche mediante formazione di una apposita commissione. L'esito positivo è condizione necessaria per l'attribuzione del corrispondente credito formativo.
Le commissioni d'esame, nominate dal direttore, sono formate includendovi, di norma e salvo gravi e comprovati motivi, il docente dello studente esaminato. Il direttore ha la facoltà di far parte di tutte le commissioni o di delegare persona di sua fiducia. Ogni Commissione è formata dal docente del corso e da almeno un altro docente della stessa disciplina, o di disciplina tradizionalmente affine, o di specifica e comprovata competenza. Per ogni esame la valutazione del profitto individuale dello studente è espressa mediante voto unico in trentesimi, con eventuale lode. La lode, per essere assegnata, deve essere accolta all'unanimità dalla commissione.
La commissione dell'esame di ammissione, per ogni Scuola, è formata da almeno due docenti scelti tra i titolari dell'insegnamento dell'attività formativa caratterizzante che prevede il maggior numero di crediti formativi. La commissione può esser integrata da docenti di altre discipline per la verifica delle conoscenze di base del candidato previste dal programma d'esame.

Art. 11 - Modalità di svolgimento della prova finale

La prova finale ha funzione di mettere in luce le peculiarità del candidato emerse durante il triennio. Può riguardare una qualsiasi delle aree disciplinari della scuola frequentata, a condizione che la disciplina sia attiva nell'a.a. in corso, e non ricalca necessariamente il programma degli esami del terzo anno.
Lo studente è ammesso a sostenere la prova finale dopo aver maturato tutti gli altri crediti del proprio percorso formativo.
La prova finale deve essere concordata con uno o più insegnanti delle materie caratterizzanti il corso di studio frequentato; qualora la prova finale riguardi una materia teorica o teorico-tecnica, l'elaborato (tesi scritta, supporto multimediale eccè’…) deve essere consegnato alla segreteria didattica almeno 20 giorni prima dell'esame, in numero di quattro copie.
La commissione della prova finale è formata da un numero dispari di componenti (almeno cinque) . La commissione è presieduta dal direttore o da persona di sua fiducia. Le commissioni sono costituite con nomina del direttore, assicurando una trasversalità di rappresentanza alle diverse aree formative.
Il voto finale è espresso in centodecimi, con eventuale lode.
Il voto finale non può essere inferiore alla media ponderata, rapportata a centodecimi, delle votazioni conseguite nell'intero percorso, con la seguente distribuzione:
corsi fondamentali caratterizzanti -> 60%
altri corsi (corsi fondamentali di base e integrativi, corsi complementari) -> 40%
La media ponderata dei voti può essere integrata dalla commissione per un punteggio non superiore a 11/110 a seguito dell'esito della prova finale.
La commissione può assegnare fino ad ulteriori 11/110 dopo aver esaminato il curriculum delle attività svolte dallo studente durante il triennio.
La lode, per essere assegnata, deve essere accolta all'unanimità dalla commissione.

Art. 12 - Obblighi relativi alla lingua straniera

La valutazione della conoscenza di una lingua straniera comunitaria è effettuata con una o più verifiche o esami. Possono essere presi in considerazione, anche a fini sostitutivi dell'esame, eventuali diplomi, attestati, o certificazioni  rilasciati da università, istituzioni e scuole pubbliche o legalmente riconosciute prodotti dallo studente.
Gli studenti stranieri sono sottoposti alla verifica di un'adeguata conoscenza della lingua italiana; in caso che tale verifica risulti negativa viene loro attribuito un debito formativo da compensare nell'arco del I anno con il superamento di un apposito esame.
Il mancato superamento dell'esame di lingua italiana nell'arco del I anno comporta la perdita del diritto alla frequenza del Conservatorio.

Art. 13 - Modalità di riconoscimento delle altre attività formative

La valutazione delle altre attività formative svolte dagli studenti è effettuata al termine del percorso di studi e riguarda il complesso delle attività attinenti e documentate svolte nell'arco temporale dello stesso.
Lo studente può presentare un curriculum (preferibilmente ordinato per tipologia e per ordine cronologico) documentante tutte le attività svolte nel periodo di iscrizione al triennio. Il curriculum deve contenere anche un elenco dettagliato della documentazione inclusa sottoscritto con firma autografa dello studente.
Sono considerate riconoscibili le seguenti attività:
1. Discipline di conservatorio, o esterne di livello universitario, attinenti la Scuola frequentata e non incluse nel piano di studio, per le quali lo studente abbia conseguito una valutazione positiva o abbia superato il corrispondente esame;
2. Elaborati, produzioni, lavori, repertorio realizzati, nell'ambito dell'attività formativa interna, oltre i normali programmi di studio e d'esame (su attestazione del docente);
3. Attività musicale esterna (su documentazione)
4. Positiva partecipazione a concorsi, master-classes, seminari ecc� (su attestazione)
5. Attività correlata a tirocini formativi, oltre agli obblighi previsti nel piano di studio (su documentazione)
6. Collaborazione con l'orchestra, il coro e/o formazioni di musica d'insieme del conservatorio, ovvero nell'ambito di altre attività formative, oltre agli obblighi previsti nel piano di studio (su attestazione)
7. Collaborazione ad iniziative di ricerca o produzione organizzate dal conservatorio o da altri enti (su attestazione)
8. Partecipazione alla mobilità internazionale (Erasmus, ecc.)
9. Altre attività attinenti la scuola frequentata.

Art. 14 - Riconoscimento di frequenza o di esami e relativi crediti

Gli studenti iscritti al triennio superiore possono chiedere, nei limiti del corrispondente piano di studio, il riconoscimento della frequenza o degli esami utili già sostenuti presso un conservatorio di musica o una università o altra istituzione formativa italiana o straniera. Il riconoscimento può essere totale o parziale, prevedendo nel secondo caso, anche a richiesta dello studente, una o più prove integrative che definiscono il voto d'esame.
Nel caso di attestata positiva frequenza a discipline tradizionali prive di esame (musica da camera, ecc.), il riconoscimento include l'avvenuto compimento del corso.
In caso di trasferimento dello studente da altra istituzione, su richiesta dello stesso, il consiglio accademico può convalidare i crediti maturati nella sede di provenienza relativi a materie non previste dal p.d.s. come sostituzione di crediti di materie affini, simili o riferibili.

Art. 15 - Rappresentanze dei vari insegnamenti

I docenti di ogni singolo insegnamento individuano un loro rappresentante per tenere i rapporti con il direttore ed il consiglio accademico.
Tale docente si farà portatore delle istanze dei singoli docenti e delle esigenze della scuola presso gli organi istituzionali e sarà consultato da essi per tutte le problematiche inerenti quel corso.

Art. 16 - Norme transitorie e finali

Per la durata della sperimentazione, il conservatorio assicura il mantenimento dei corsi di studio ed il rilascio dei relativi titoli secondo gli ordinamenti didattici tradizionali, favorisce e disciplina altresì la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione ai corsi di studio sperimentali.
Per l'avvio del primo anno di sperimentazione, in considerazione dei tempi brevissimi a disposizione, i programmi d'ammissione alle singole scuole vanno intesi a livello indicativo quale traccia per il candidato. L'aspirante può quindi presentare anche materiale ed esecuzioni diverse da quelle prescritte purchè di analoga difficoltà e complessità.