Regio Decreto 11 dicembre 1930 n. 1945
Norme per l'ordinamento dell'istruzione musicale ed
approvazione dei nuovi programmi di esame
Art. 1
L'insegnamento
nei conservatori di musica è impartito nelle singole scuole da cui ciascun
Istituto è costituito e che sono, di regola, le seguenti:
1. scuola di composizione (armonia,
contrappunto, fuga, composizione e strumentazione);
2. scuola di organo e composizione organistica;
3. scuola di canto: ramo per cantanti;
4. scuola di pianoforte;
5. scuola di arpa diatonica;
6. scuola di violino;
7. scuola di viola;
8. scuola di violoncello;
9. scuola di contrabbasso;
10. scuola di oboe;
11. scuola di clarinetto;
12. scuola di fagotto;
13. scuola di flauto;
14. scuola di corno;
15. scuola di tromba e trombone.
Saranno
istituite, man mano che sarà possibile, anche le seguenti scuole:
a. scuola di direzione d'orchestra;
b. scuola di canto (ramo didattico).
Art. 2
Oltre
che nelle singole scuole, l'insegnamento è impartito:
a. nel corso di solfeggio che è comune a
tutte le scuole;
b. nei corsi complementari, tecnici e
letterati, che sono i seguenti:
·
pianoforte;
·
cultura musicale generale (armonia);
·
quartetto;
·
organo e canto gregoriano;
·
arte scenica;
·
canto;
·
storia ed estetica musicale;
·
materie letterarie (italiano - storia e geografia);
·
letteratura italiana;
·
letteratura poetica e drammatica.
La tabella B annessa al presente decreto determina
quali corsi complementari, oltre il corso di solfeggio, debbano
seguire gli alunni inscritti a ciascuna scuola e la durata del corso di
solfeggio e dei corsi complementari.
Non sono ammessi a frequentare il corso di solfeggio e
qualsiasi corso complementare se non coloro che siano
inscritti ad una delle scuole del conservatorio.
Art. 3
L'insegnamento che si impartisce
nelle singole scuole è distinto in due o tre periodi (inferiore e superiore,
ovvero inferiore, medio e superiore).
La tabella A annessa al
presente decreto determina il numero dei periodi per ciascuna scuola e la
durata dei periodi medesimi e le condizioni di età per l'ammissione alle varie
scuole.
Art. 4
Gli
incarichi straordinari di insegnamento senza
pregiudizio di quanto è disposto circa la relativa retribuzione dall'art. 57
del R.D. 31 dicembre 1923, n. 3123, possono, su proposta
del direttore, essere istituiti a tempo indeterminato.
Art. 5
Per l'ammissione al primo anno del primo periodo di
ciascuna scuola è necessario essere in possesso del
titolo di promozione alla 5-a classe elementare. Tuttavia possono essere
ammessi anche coloro che non siano in possesso di tale
titolo, purché superino un esame equivalente, costituito da prove scritte e
orali.
L'ammissione ai conservatori di musica può essere chiesta
per uno qualsiasi degli anni di corso di una determinata
scuola. La commissione esaminatrice, qualora il candidato non si mostri
sufficientemente idoneo per l'anno di corso al quale ha chiesto di essere
ammesso, può proporre al direttore, sempre che concorrano gli altri requisiti
voluti, l'ammissione ad un diverso anno di corso.
In tal caso viene assegnata al
candidato una votazione di merito che vale anche agli effetti della inclusione
nella graduatoria per l'ammissione alle varie scuole nei limiti dei posti
disponibili, in concorrenza can gli altri candidati.
Art. 6
Gli
esami d'ammissione ai conservatori di musica si tengono in un'unica sessione,
che è quella autunnale.
Art. 7
È
titolo d'ammissione al periodo medio della scuola di viola, anche l'attestato
di compimento del periodo inferiore della scuola di
violino.
Art. 8
Coloro che abbiano superato tutti
gli esami dell'ultimo periodo di una scuola conseguono il relativo diploma.
A coloro che abbiano superato tutti gli esami del periodo
inferiore o medio è rilasciato l'attestato di
compimento del periodo stesso.
Sono egualmente rilasciati attestati di compimento dei
corsi complementari tecnici e letterari a coloro che abbiano
superato i relativi esami.
Alla fine dei corsi straordinari e speciali, eventualmente
istituiti, sono rilasciati appositi certificati a
coloro che abbiano frequentato i corsi stessi e superato i relativi esami.
A coloro che abbiano superato gli
esami di direzione di banda è rilasciato il relativo diploma.
A coloro che abbiano operato gli
esami di un anno di corso che non sia l'ultimo di un periodo, è rilasciato il
relativo certificato di promozione all'anno di corso successivo.
Per i corsi di canto corale e di esercitazione
d'orchestra non si tengono esami né si rilasciano diplomi. Possono essere
rilasciati soltanto certificati dì frequenza.
Art. 9
Nel corso dei periodi inferiore e medio non è ammessa che
la ripetizione di un solo anno per ciascun periodo.
Non è consentito di ripetere alcun anno del periodo
superiore.
Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano
né ai corsi complementari né a quello di solfeggio.
La ripetizione di un anno di corso complementare o di
solfeggio non importa la ripetizione dell'anno del corso di
scuola che l'alunno frequenta sempreché il corso
complementare sia compiuto durante il periodo al quale l'alunno è inscritto.
All'alunno che ripeta un anno di
corso complementare può essere consentito di sostenere nelle ordinarie sessioni
l'esame dell'anno di corso superiore anziché quello corrispondente all'anno
frequentato.
Ove l'alunno non raggiunga la sufficienza la commissione esaminatrice dichiarerà se egli sia idoneo all'anno di corso
che intendeva pretermettere, e ciò senza pregiudizio
della limitazione di cui al 4° comma del presente articolo.
Art. 10
Sono dispensati dalla frequenza del corso complementare di italiano, storia e geografia e dagli esami relativi
coloro che abbiano conseguito l'ammissione o promozione al quarto anno di una
scuola media di primo grado di qualsiasi tipo purché statale, pareggiata o
parificata.
Gli alunni della scuola di composizione sono dispensati
dal frequentare i corsi complementari di letteratura italiana e dal sostenere
gli esami relativi, quando abbiano conseguito la
maturità o la licenza da una scuola media di secondo grado di qualsiasi tipo.
I candidati estranei all'esame di diploma di composizione
che siano forniti del titolo di studio di cui al comma
precedente, sono dispensati dagli esami di letteratura italiana.
Art. 11
L'intervallo fra l'esame di compimento di un periodo e
quello del periodo successivo deve corrispondere alla
durata normale di questo ultimo. Esso può, tuttavia, essere abbreviato
quando ricorrano motivi eccezionali di profitto.
L'abbreviazione può essere altresì consentita,
indipendentemente dalle ragioni di profitto, a favore degli studenti di
nazionalità straniera.
L'eccezione di cui all'art. 66, comma 4°, del R.D. 31 dicembre 1923, n. 3123, a favore di coloro che si trovino
nel ventiduesimo anno di età non esonera i candidati
dal sostenere l'esame anche sul programma dei periodi precedenti. La tassa di esame, è però unica.
Art. 12
La disposizione dell'art. 5 del R.D. 17 maggio 1928, n. 1596, è estesa anche agli esami di compimento
del periodo anteriore all'ultimo.
Nell'un caso e nell'altro, il candidato è tenuto a dichiarare
per quale anno di scuola intenda iniziare gli esami e
a pagare la relativa tassa.
Nei casi predetti il candidato, quando sostenga
gli esami della scuola in anno diverso da quello in cui abbia sostenuto le
prove delle materie complementari, è tenuto a pagare una nuova tassa.
Art. 13
Chi non ottiene l'approvazione negli esami della sessione
di riparazione, anche se per la prima volta sostenga gli esami stessi, è tenuto
a ripetere tutte le prove di esame tranne quelle dei
corsi complementari nelle quali abbia ottenuto l'approvazione ed è altresì
tenuto al pagamento di una nuova tassa d'esame.
Art. 14
Negli esami dei corsi complementari letterari viene assegnato un voto per la prova scritta e un voto per
la prova orale. Per ottenere l'approvazione è necessario aver riportato una
media di sei decimi e non meno di cinque decimi in
ciascuna delle due prove.
Chi non ottiene l'approvazione è tenuto a ripetere
entrambe le prove.
Art. 15
Il numero massimo degli allievi per
ciascuna scuola è di dieci; per il corso di solfeggio e per i corsi
complementari a lezione collettiva è di trenta; per i corsi complementari a
lezione individuale è di venti.
Il numero di ore settimanali
obbligatorie per gli insegnanti delle varie scuole e per quelli dei corsi
principali e complementari è di dodici, tranne che:
a. per gli insegnanti di contrabbasso e
di strumenti a fiato e di storia della musica, il cui obbligo d'orario è
limitato a nove ore settimanali;
b. per l'insegnante d'arte scenica e di
letteratura poetica è drammatica il cui obbligo d'orario è limitato a otto ore
settimanali.
L'insegnante di viola impartisce nella sua scuola otto ore
settimanali di lezione; ma ha l'obbligo di altre
quattro ore d'insegnamento di viola agli allievi della scuola di violino.
Art. 16
L'anno scolastico dei conservatori di musica ha inizio il
10 ottobre.
Il periodo delle lezioni e degli esami ha
termine il 30 giugno.
Il Ministro per la Pubblica Istruzione stabilisce la data di inizio degli esami di diploma per la composizione e
quella degli esami di diploma per la direzione d'orchestra di cui all'art. 21
del presente decreto.
Art. 17
In deroga al disposto dell'art. 71 del R.D. 31 dicembre 1923, n. 3123, le commissioni per gli esami di diploma
e di compimento del periodo inferiore delle scuole di
contrabbasso e di quelle degli strumenti a fiato possono essere costituite
senza partecipazione di membri estranei.
Art. 18
Nessun insegnante dei conservatori di musica può
rifiutarsi, senza giustificato motivo, di assistere agli esami degli istituti
musicali pareggiati in qualità di commissario
ministeriale.
Art. 19
Sono approvati i programmi di esame
dei conservatori di musica, di cui all'allegato A al presente decreto.
Art. 20
Nelle disposizioni presentemente vigenti che non risultino abrogate in forza del presente decreto le
espressioni «corso normale o di primo grado» ed «esami di licenza normale o di
primo grado» devono intendersi rispettivamente sostituite dalle espressioni
«periodo medio o periodo inferiore» ed «esame di compimento del periodo medio o
del periodo inferiore» a seconda che si tratti di scuola distinta in tre o in
due periodi.
Analogamente le espressioni «corso superiore» ed «esami di
licenza di corso superiore» devono intendersi sostituite
dalle espressioni «periodo superiore» ed «esami di diploma».
Così pure la espressione «corsi
principali» deve intendersi sostituita dalla espressione «scuole».
Art. 21
Fino a quando non sarà stata istituita presso i
conservatori di musica la scuola di direzione d'orchestra a norma dell'art. 1
del presente decreto, saranno indetti annualmente
presso il conservatorio di musica di Roma, per i candidati estranei, gli esami
per il conseguimento del diploma di direzione d'orchestra. Tali esami si
svolgeranno in un'unica sessione.
La sessione di ciascun anno, eccezione fatta per la prima
che avrà luogo dopo l'entrata in vigore del presente
decreto, sarà considerata come sessione di riparazione per coloro che non
abbiano superato l'esame l'anno precedente.
Per essere ammessi agli esami di diploma di direzione di orchestra è necessario aver superato gli esami di
compimento del periodo medio della scuola di composizione.
Fino a quando non sarà stata istituita la scuola di canto
(ramo didattico) a norma dell'art. 1 del presente decreto, saranno
indetti presso i vari conservatori gli esami di compimento e di diploma per
candidati estranei.
Art. 22
Gli alunni che nell'anno scolastico precedente a quello in
cui entrerà in vigore il presente decreto, si
trovavano inscritti al penultimo anno del corso superiore, sono inscritti, se
abbiano conseguito la promozione, all'ultimo anno del periodo superiore della
scuola corrispondente, con diritto a sostenere gli esami di diploma secondo i
precedenti programmi.
Gli alunni che nell'anno anzidetto si trovavano inscritti
al penultimo anno del corso medio, sono inscritti, se abbiano conseguito la
promozione, all'ultimo anno del periodo medio, o, se trattisi di scuola
distinta in due soli periodi, all'ultimo anno del periodo
inferiore.
Art. 23
I
candidati estranei che nell'anno scolastico precedente a quello in cui entrerà in vigore il presente decreto abbiano iniziato, in una
delle due sessioni, gli esami di licenza normale o superiore e superato l'esame
di una o più materie complementari, possono sostenere, rispettivamente, gli
esami di compimento del corrispondente periodo o l'esame di diploma nell'anno
scolastico in cui entrerà in vigore il presente decreto e sulla base dei
precedenti programmi.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai
candidati al diploma di strumentazione per banda.
Disposizioni finali
Art. 24
Con decreto legge, su proposta
del Ministro per la Pubblica Istruzione, di concerto con quello per le finanze
e sentito il Consiglio di Stato, saranno emanate le altre disposizioni
eventualmente necessarie per l'applicazione del presente decreto che entrerà in
vigore a decorrere dall'anno scolastico 1931-32.
Rimangono in vigore le disposizioni che non siano in contrasto con quelle del presente decreto e sono
abrogate quelle contrarie.
Tabella A
TABELLA
INDICATIVA DEL NUMERO DEI PERIODI PER CIASCUNA SCUOLA E DELLA LORO DURATA,
E DELLE CONDIZIONI DI ETÀ E DI CULTURA RICHIESTE PER L'AMMISSIONE
|
Denominazione della scuola
|
Durata dell'intero corso di studi
|
Durata di ciascun periodo di corso
|
Età per l'ammissione al Corso
inferiore
|
Titolo di cultura generale richiesto per l'ammissione al
Corso inferiore
|
|
Inferiore
|
Medio
|
Superiore
|
Età minima
|
Età massima
|
|
Composizione
|
10 anni
|
4
|
3
|
3
|
12 anni compiuti
|
18
anni per l'ammis. al corso
medio
|
promoz. alla 5-a elem.
|
|
Direzione
d'orchestra
|
10 anni
|
4
|
3
|
3
|
12 anni
compiuti
|
22 anni
per l'ammis. al corso
superiore
|
promoz. alla 5-a elem.
|
|
Organo e
composizione organistica
|
10 anni
|
5
|
3
|
2
|
12 anni
compiuti
|
15 anni per chi
non possiede il titolo di compimento del corso inferiore di pianoforte
|
promoz. alla 5-a elem.
|
|
Canto
|
Ramo
cantanti
|
5 anni
|
3
|
-
|
2
|
16 anni per le donne e 18 anni per gli uomini
|
25 anni per le donne
26 anni per gli uomini
|
promoz. alla 5-a elem.
|
|
Ramo
didattico
|
5 anni
|
3
|
-
|
2
|
promoz. alla 5-a elem.
|
|
Pianoforte
|
10 anni
|
5
|
3
|
2
|
9 anni
compiuti
|
15 anni
|
promoz. alla 5-a elem.
|
|
Arpa
(diatonica)
|
9 anni
|
7
|
-
|
2
|
9 anni
compiuti
|
16 anni
|
promoz. alla 5-a elem.
|
|
Violino
|
10 anni
|
5
|
3
|
2
|
9 anni
compiuti
|
13 anni
|
promoz. alla 5-a elem.
|
|
Viola
|
10 anni
|
5
|
3
|
2
|
9 anni
compiuti
|
14 anni
|
promoz. alla 5-a elem.
|
|
Violoncello
|
10 anni
|
5
|
3
|
2
|
9 anni
compiuti
|
15 anni
|
promoz. alla 5-a elem.
|
|
Contrabasso
|
7 anni
|
5
|
-
|
2
|
11 anni
compiuti
|
20 anni
|
promoz. alla 5-a elem.
|
|
Oboe
|
7 anni
|
5
|
-
|
2
|
11 anni
compiuti
|
20 anni
|
promoz. alla 5-a elem.
|
|
Clarinetto
|
7 anni
|
5
|
-
|
2
|
11 anni
compiuti
|
20 anni
|
promoz. alla 5-a elem.
|
|
Fagotto
|
7 anni
|
5
|
-
|
2
|
11 anni
compiuti
|
20 anni
|
promoz. alla 5-a elem.
|
|
Flauto
|
7 anni
|
5
|
-
|
2
|
11 anni
compiuti
|
20 anni
|
promoz. alla 5-a elem.
|
|
Corno
|
6 anni
|
4
|
-
|
2
|
11 anni
compiuti
|
20 anni
|
promoz. alla 5-a elem.
|
|
Tromba
|
6 anni
|
4
|
-
|
2
|
11 anni
compiuti
|
20 anni
|
promoz. alla 5-a elem.
|
|
Trombone
|
6 anni
|
4
|
-
|
2
|
11 anni
compiuti
|
20 anni
|
promoz. alla 5-a elem.
|
Tabella B
TABELLA RELATIVA ALLA DURATA DEL CORSO DI SOLFEGGIO
E DEI CORSI COMPLEMENTARI OBBLIGATORI PER CIASCUNA DELLE SCUOLE
|
Scuole
|
Corsi obbligatori per le singole
scuole
|
Durata dei
orsi obbligatori
|
|
Composizione
e direzione di orchestra
|
Corso di
solfeggio
|
Integrazione
del programma proprio del corso: da compiersi nel corso inferiore
|
|
Materie
letterarie (ital., storia
e geog.)
|
3 anni
nel corso inferiore con inizio al 1° anno
|
|
Letteratura
italiana
|
1 anno
nel primo anno del corso medio
|
|
Pianoforte
complementare
|
5 anni
con inizio dal 1° anno del corso inferiore
|
|
Storia
ed estetica musicale
|
2 anni
nel corso medio e un anno nel corso superiore
|
|
Letteratura
poetica e drammatica
|
1 anno
nel corso medio
|
|
Organo
complementare e canto gregoriano
|
1 anno
nel corso medio
|
|
Organo e composizione organistica
|
Corso di
solfeggio
|
3 anni
nel corso inf. con inizio dal 1° anno
|
|
Materie
letterarie (ital., storia
e geog.)
|
3 anni nel
corso inf. con inizio dal 1° anno
|
|
Storia
ed estetica musicale
|
2 anni
nel corso medio con inizio dal 1° anno
|
|
Canto
(ramo cantanti e ramo didattico)
|
Corso di
solfeggio
|
3 anni
nel corso inf. con inizio dal 1° anno
|
|
Materie letterarie
(ital., storia e geog.)
|
3 anni
nel corso inf. con inizio dal 1° anno
|
|
Arte
scenica
|
2 anni
nel corso superiore
|
|
Pianoforte
complementare
|
4 anni
con inizio dal 1° anno del corso inferiore
|
|
Storia
ed estetica musicale
|
2 anni nel
corso superiore
|
|
Cultura
musicale generale
|
1 anno
nel corso inferiore
|
|
Letteratura
poetica e drammatica
|
1 anno
nel corso superiore
|
|
Pianoforte
|
Corso di
solfeggio
|
3 anni
nel corso inf. con inizio dal 1° anno
|
|
Materie
letterarie (ital., storia
e geog.)
|
3 anni
nel corso inf. con inizio dal 1° anno
|
|
Cultura
musicale generale
|
2 anni
nel corso medio con inizio dal 1° anno
|
|
Storia
ed estetica musicale
|
2 anni
nel corso medio con inizio dal 1° anno
|
|
Violino,
Viola, Violoncello
|
Corso di
solfeggio
|
3 anni
del corso inf. con inizio dal 1° anno
|
|
Materie
letterarie (ital., storia
e geog.)
|
3 anni
del corso inf. con inizio dal 1° anno
|
|
Pianoforte
complementare
|
3 anni
del corso inf. con inizio dal 1° anno
|
|
Cultura musicale
generale
|
2 anni
nel corso medio con inizio dal 1° anno
|
|
Storia
ed estetica musicale
|
2 anni
nel corso medio con inizio dal 1° anno
|
|
Scuola
di quartetto
|
2 anni
nel corso superiore
|
|
Contrabbasso,
Arpa, Strumenti a fiato
|
Corso di
solfeggio
|
3 anni
nel corso inf. con inizio dal 1° anno
|
|
Materie
letterarie (ital., storia
e geog.)
|
3 anni
(vedi programma ridotto per il contrabbasso e per gli strumenti a fiato)
|
|
Storia
ed estetica musicale
|
2 anni corso superiore
|
|
Cultura musicale
generale
|
Per l'arpa 2 anni nel corso medio
con inizio dal 1° anno; per il contrabbasso e gli strumenti a flato 1 anno
nel corso superiore
|
|
Strumentazione
per banda
|
Corso di
solfeggio
|
(programma triennale comune a tutte e scuole)
|
|
Materie
letterarie (ital., storia
e geog.)
|
(programma triennale comune a tutte e scuole)
|
|
Pianoforte
complementare
|
(programma proprio degli allievi di violino, viola e violoncello)
|
|
Corso
inferiore di composizione
|
(programma degli esami di compimento di tale corso inferiore)
|