Legge
21 dicembre 1999, n. 508
(G.U.
n. 2 del 4.1.2000)
(come modificata
dalla legge n. 268 del 22/11/2002 di conversione del D-L 212/02)
Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia
nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti
superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli
Istituti musicali pareggiati.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalità della legge)
1. La presente legge
è finalizzata alla riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia
nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti
superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e
degli Istituti musicali pareggiati.
Art. 2.
(Alta formazione e specializzazione artistica e musicale)
1. Le Accademie di belle
arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli ISIA, nonché, con
l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, i Conservatori di musica,
l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati
costituiscono, nell'ambito delle istituzioni di alta cultura cui l'articolo 33
della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, il
sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. Le
predette istituzioni sono disciplinate dalla presente legge, dalle norme in
essa richiamate e dalle altre norme che vi fanno espresso riferimento.
2. I Conservatori di
musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati sono
trasformati in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, ai sensi del
presente articolo.
3. Il
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
esercita, nei confronti delle istituzioni di cui all'articolo 1, poteri di programmazione,
indirizzo e coordinamento sulla base di quanto previsto dal titolo I della
legge 9 maggio 1989, n. 168, e nel rispetto dei principi di autonomia sanciti
dalla presente legge.
4. Le istituzioni di cui
all'articolo 1 sono sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di
ricerca nel settore artistico e musicale e svolgono correlate attività
di produzione. Sono dotate di personalità giuridica e godono di
autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e
contabile ai sensi del presente articolo, anche in deroga alle norme
dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel
rispetto dei relativi principi.
5. Le istituzioni di cui
all'articolo 1 istituiscono e attivano corsi di formazione ai quali si accede
con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado,
nonché corsi di perfezionamento e di specializzazione. Le predette
istituzioni rilasciano specifici diplomi accademici di primo e secondo livello,
nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla
ricerca in campo artistico e musicale. Ai titoli rilasciati dalle predette
istituzioni si applica il comma 5 dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990,
n. 341. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su
proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, previo
parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale
(CNAM), di cui all'articolo 3, sono dichiarate le equipollenze tra i titoli di
studio rilasciati ai sensi della presente legge e i titoli di studio
universitari al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per
l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne
è prescritto il possesso.
6. Il rapporto di lavoro
del personale delle istituzioni di cui all'articolo 1 è regolato
contrattualmente ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito di apposito comparto
articolato in due distinte aree di contrattazione, rispettivamente per il
personale docente e non docente. Limitatamente alla copertura dei posti in
organico che si rendono disponibili si fa ricorso alle graduatorie nazionali
previste dall'articolo 270, comma 1, del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni
ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come
modificato dall'articolo 3, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, le
quali, integrate in prima applicazione a norma del citato articolo 3, comma 2,
sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Per le esigenze didattiche derivanti
dalla presente legge cui non si possa far fronte nell'ambito delle dotazioni
organiche, si provvede esclusivamente mediante l'attribuzione di incarichi di
insegnamento di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili, anche ove
temporaneamente conferiti a personale incluso nelle predette graduatorie
nazionali. Dopo l'esaurimento di tali graduatorie, gli incarichi di
insegnamento sono attribuiti con contratti di durata non superiore al
quinquennio, rinnovabili. I predetti incarichi di insegnamento non sono
comunque conferibili al personale in servizio di ruolo. Il personale docente e
non docente, in servizio nelle istituzioni di cui all'articolo 1 alla data di
entrata in vigore della presente legge con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, è inquadrato presso di esse in appositi ruoli ad
esaurimento, mantenendo le funzioni e il trattamento complessivo in godimento.
Salvo quanto stabilito nel secondo e nel terzo periodo del presente comma, nei
predetti ruoli ad esaurimento è altresì inquadrato il personale
inserito nelle graduatorie nazionali sopraindicate, anche se assunto dopo la
data di entrata in vigore della presente legge.
7. Con uno o più
regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della pubblica
istruzione, sentiti il CNAM e le competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono dopo l'acquisizione degli altri pareri
previsti per legge, sono disciplinati:
a) i
requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica delle
istituzioni e dei docenti;
b) i
requisiti di idoneità delle sedi;
c) le
modalità di trasformazione di cui al comma 2;
d) i
possibili accorpamenti e fusioni, nonché le modalità di
convenzionamento con istituzioni scolastiche e universitarie e con altri
soggetti pubblici e privati;
e) le
procedure di reclutamento del personale;
f) i
criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia e per l'esercizio
dell'autonomia regolamentare;
g) le
procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio
e lo sviluppo dell'offerta didattica nel settore;
h) i
criteri generali per l'istituzione e l'attivazione dei corsi, ivi compresi
quelli di cui all'articolo 4, comma 3, per gli ordinamenti didattici e per la
programmazione degli accessi;
i) la
valutazione dell'attività delle istituzioni di cui all'articolo 1.
8. I regolamenti di cui
al comma 7 sono emanati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a)
valorizzazione delle specificità culturali e tecniche dell'alta
formazione artistica e musicale e delle istituzioni del settore, nonché
definizione di standard qualitativi riconosciuti in ambito
internazionale;
b)
rapporto tra studenti e docenti, nonché dotazione di strutture e
infrastrutture, adeguati alle specifiche attività formative;
c)
programmazione dell'offerta formativa sulla base della valutazione degli
sbocchi professionali e della considerazione del diverso ruolo della formazione
del settore rispetto alla formazione tecnica superiore di cui all'articolo 69
della legge 17 maggio 1999, n. 144, e a quella universitaria, prevedendo
modalità e strumenti di raccordo tra i tre sistemi su base territoriale;
d)
previsione, per le istituzioni di cui all'articolo 1, della facoltà di
attivare, fino alla data di entrata in vigore di specifiche norme di riordino
del settore, corsi di formazione musicale o coreutica di base, disciplinati in
modo da consentirne la frequenza agli alunni iscritti alla scuola media e alla
scuola secondaria superiore;
e)
possibilità di prevedere, contestualmente alla riorganizzazione delle
strutture e dei corsi esistenti e, comunque, senza maggiori oneri per il
bilancio dello Stato, una graduale statizzazione, su richiesta, degli attuali
Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente
riconosciute, nonché istituzione di nuovi musei e riordino di musei
esistenti, di collezioni e biblioteche, ivi comprese quelle musicali, degli
archivi sonori, nonché delle strutture necessarie alla ricerca e alle
produzioni artistiche. Nell'ambito della graduale statizzazione si terrà
conto, in particolare nei capoluoghi sprovvisti di istituzioni statali,
dell'esistenza di Istituti non statali e di Istituti pareggiati o legalmente
riconosciuti che abbiano fatto domanda, rispettivamente, per il pareggiamento o
il legale riconoscimento, ovvero per la statizzazione, possedendone i requisiti
alla data di entrata in vigore della presente legge;
f)
definizione di un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento
reciproco dei corsi e delle altre attività didattiche seguite dagli
studenti, nonché al riconoscimento parziale o totale degli studi
effettuati qualora lo studente intenda proseguirli nel sistema universitario o
della formazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio
1999, n. 144;
g)
facoltà di convenzionamento, nei limiti delle risorse attribuite a
ciascuna istituzione, con istituzioni scolastiche per realizzare percorsi
integrati di istruzione e di formazione musicale o coreutica anche ai fini del
conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore o del
proseguimento negli studi di livello superiore;
h)
facoltà di convenzionamento, nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna
istituzione, con istituzioni universitarie per lo svolgimento di
attività formative finalizzate al rilascio di titoli universitari da
parte degli atenei e di diplomi accademici da parte delle istituzioni di cui
all'articolo 1;
i)
facoltà di costituire, sulla base della contiguità territoriale,
nonché della complementarietà e integrazione dell'offerta
formativa, Politecnici delle arti, nei quali possono confluire le istituzioni
di cui all'articolo 1 nonché strutture delle università. Ai
Politecnici delle arti si applicano le disposizioni del presente articolo;
l)
verifica periodica, anche mediante l'attività dell'Osservatorio per la
valutazione del sistema universitario, del mantenimento da parte di ogni
istituzione degli standard e dei requisiti prescritti; in caso di non
mantenimento da parte di istituzioni statali, con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le stesse sono
trasformate in sedi distaccate di altre istituzioni e, in caso di gravi carenze
strutturali e formative, soppresse; in caso di non mantenimento da parte di
istituzioni pareggiate o legalmente riconosciute, il pareggiamento o il
riconoscimento è revocato con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
9. Con effetto dalla
data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 7 sono
abrogate le disposizioni vigenti incompatibili con esse e con la presente
legge, la cui ricognizione è affidata ai regolamenti stessi.
Art. 3.
(Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale)
1. È costituito,
presso il Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, il Consiglio nazionale per l'alta formazione
artistica e musicale (CNAM), il quale esprime pareri e formula proposte:
a) sugli
schemi di regolamento di cui al comma 7 dell'articolo 2, nonché sugli
schemi di decreto di cui al comma 5 dello stesso articolo;
b) sui
regolamenti didattici degli istituti;
c) sul
reclutamento del personale docente;
d) sulla
programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico,
musicale e coreutico.
2. Entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari, espresso dopo l'acquisizione degli
altri pareri previsti per legge, sono disciplinati:
a) la
composizione del CNAM, prevedendo che:
1) almeno i tre quarti
dei componenti siano eletti in rappresentanza del personale docente, tecnico e
amministrativo, nonché degli studenti delle istituzioni di cui
all'articolo 1;
2) dei restanti
componenti, una parte sia nominata dal Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e una
parte sia nominata dal Consiglio universitario nazionale (CUN);
b) le
modalità di nomina e di elezione dei componenti del CNAM;
c) il
funzionamento del CNAM;
d)
l'elezione da parte del CNAM di rappresentanti in seno al CUN, la cui composizione
numerica resta conseguentemente modificata.
3. In sede di prima
applicazione della presente legge e fino alla prima elezione del CNAM, le
relative competenze sono esercitate da un organismo composto da:
a) quattro
membri in rappresentanza delle Accademie e degli ISIA;
b) quattro
membri in rappresentanza dei Conservatori e degli Istituti musicali pareggiati;
c) quattro
membri designati in parti eguali dal Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal
CUN;
d) quattro
studenti delle istituzioni di cui all'articolo 1;
e) un
direttore amministrativo.
4. Le elezioni dei
rappresentanti e degli studenti di cui al comma 3 si svolgono, con
modalità stabilite con decreto del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, presso il Ministero dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, sulla base di liste separate,
presentate almeno un mese prima della data stabilita per le votazioni.
5. Per il funzionamento
del CNAM e dell'organismo di cui al comma 3 è autorizzata la spesa annua
di lire 200 milioni.
Art. 4.
(Validità dei diplomi)
1. I diplomi rilasciati dalle
istituzioni di cui all'articolo 1, in base all'ordinamento previgente al
momento dell'entrata in vigore della presente legge, ivi compresi gli attestati
rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, mantengono la loro
validità ai fini dell'accesso all'insegnamento, ai corsi di
specializzazione e alle scuole di specializzazione.
2. Fino all'entrata in
vigore di specifiche norme di riordino del settore, i diplomi conseguiti al
termine dei corsi di didattica della musica, compresi quelli rilasciati prima
della data di entrata in vigore della presente legge, hanno valore abilitante
per l'insegnamento dell'educazione musicale nella scuola e costituiscono titolo
di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole
secondarie, purché il titolare sia in possesso del diploma di scuola
secondaria superiore e del diploma di conservatorio.
3. I possessori dei
diplomi di cui al comma 1, ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei
corsi di avviamento coreutico, sono ammessi, previo riconoscimento dei crediti
formativi acquisiti, e purché in possesso di diploma di istruzione
secondaria di secondo grado, ai corsi di diploma accademico di secondo livello
di cui all'articolo 2, comma 5, nonché ai corsi di laurea specialistica
e ai master di primo livello presso le Università. I crediti acquisiti
ai fini del conseguimento dei diplomi di cui al comma 1 sono altresì
valutati nell'ambito dei corsi di laurea presso le Università.
3-bis. Ai fini
dell'accesso ai pubblici concorsi, sono equiparati alle lauree previste dal
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509, i diplomi di cui al
comma 1, ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento
coreutico, conseguiti da coloro che siano in possesso del diploma di istruzione
di secondo grado.
3-ter. Le disposizioni
di cui al presente articolo si applicano alle Accademie di belle arti
legalmente riconosciute e agli Istituti musicali pareggiati, limitatamente ai
titoli rilasciati al termine di corsi autorizzati in sede di pareggiamento o di
legale riconoscimento.
Art. 5.
(Edilizia)
1. Alle istituzioni di
cui all'articolo 1 si applica la normativa vigente in materia di edilizia
universitaria.
Art. 6.
(Diritto allo studio)
1. Agli studenti delle
istituzioni di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni di cui alla
legge 2 dicembre 1991, n. 390, e successive modificazioni.
Art. 7.
(Norma transitoria e finale)
1. I regolamenti didattici
delle istituzioni di cui all'articolo 1 disciplinano le modalità per il
passaggio degli studenti ai nuovi ordinamenti didattici, ferma restando la
possibilità per gli stessi di completare i corsi iniziati.
Art. 8.
(Disposizioni per la regione Valle d'Aosta e per le province autonome di
Trento e di Bolzano)
1. Nella regione Valle
d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, il perseguimento
delle finalità della presente legge è realizzato nel rispetto
degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.
Art. 9.
(Norme finanziarie)
1. Con decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto
con i Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, si provvede a ripartire gli attuali
stanziamenti iscritti all'unità previsionale di base 11.1.1.2
(Istruzione artistica - Strutture scolastiche) dello stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione, per la loro assegnazione al predetto stato
di previsione e a quello del Ministero dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, in relazione alle esigenze di
funzionamento, rispettivamente, degli istituti di istruzione artistica che
permangono nella competenza del Ministero della pubblica istruzione e delle
istituzioni riordinate o costituite a norma della presente legge.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, comprensivo
dei costi per la realizzazione dei corsi di cui all'articolo 2, commi 5 e 8,
lettera d), nonché all'articolo 4, comma 3, valutato in lire 11 miliardi a decorrere dall'anno 1999, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della pubblica istruzione.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
La presente legge, munita
del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello
Stato.
Data a Roma, addì
21 dicembre 1999
CIAMPI
D' ALEMA,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Lavori preparatori
Approvato dalla VII Commissione della Camera ,
in sede legislativa, il 5.11.'97 (AC 688 e abb.),
modificato dalla VII Commissione del Senato , in sede deliberante, il 14.7.1999
(AS 2881 e abb.), nuovamente modificato dalla VII
Commissione Camera, in sede legislativa, il 10.11.99 e approvato
definitivamente dalla VII Commissione Senato, in sede deliberante il 2.12.99.