Legge 22 novembre 2002, n. 268
Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, recante misure urgenti per la scuola,
l'universita', la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione
artistica e musicale"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2002
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, recante misure
urgenti per la scuola, l'universita', la ricerca scientifica e tecnologica e
l'alta formazione artistica e musicale, e' convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25
novembre 2002
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi
Art. 1.
Disposizioni per la razionalizzazione della spesa nel settore della scuola
1. I docenti in situazione di soprannumerarieta', appartenenti a classi di
concorso che presentino esubero di personale rispetto ai ruoli provinciali, sono
tenuti a partecipare ai corsi di riconversione professionale di cui all'articolo
473 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottarsi entro
trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sentite le
organizzazioni sindacali, sono individuate le categorie di personale in
situazione di soprannumerarieta'. In caso di perdurante situazione di
soprannumerarieta' dovuta alla mancata partecipazione ai corsi di riconversione
ovvero di partecipazione, con esito negativo, ai corsi medesimi ovvero di
mancata accettazione dell'insegnamento per il quale si e' realizzata la
riconversione professionale si applica, nei confronti del personale interessato,
l'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Il limite di spesa fissato all'articolo 22, comma 7, ultimo periodo, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' elevato di 28,411 milioni di euro per
l'anno 2002 e di 44,608 milioni di euro per l'anno 2003.)
3. All'onere di 28,411 milioni di euro per l'anno 2002 e di 44,608 milioni
di euro per l'anno 2003, derivante dall'applicazione del comma 2, si
provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 2.
Accorpamenti e sdoppiamenti di classi
1. L'articolo 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 3 luglio 2001, n.
255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, si
interpreta nel senso che si intendono fatti salvi gli accorpamenti, a norma
delle vigenti disposizioni.
2. Non sono ammessi sdoppiamenti di classi dopo l'inizio dell'anno
scolastico.
Art. 3.
Finanziamento degli uffici scolastici regionali
1. Al fine di attribuire ai competenti centri di spesa, interessati
all'applicazione dell'articolo 9 del decreto del Ministro della pubblica
istruzione in data 23 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
16 del 21 gennaio 2000, le risorse finanziarie per i pagamenti relativi al
subentro nei contratti stipulati dagli enti locali per le funzioni
amministrative, tecniche ed ausiliarie nelle istituzioni scolastiche statali,
gli stanziamenti iscritti nell'ambito dei centri di responsabilita' relativi
agli Uffici scolastici regionali dello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per l'anno 2002 e per il
triennio 2002-2004, nelle unita' previsionali di base "Strutture
scolastiche", sono incrementati di euro 151.586.000 per l'anno 2002, di
euro 173.424.000 per l'anno 2003 e di euro 135.078.000 a decorrere dall'anno
2004.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, determinato per l'anno
2002 in euro 151.586.000, per l'anno 2003 in euro 173.424.000 e a decorrere
dall'anno 2004 in euro 135.078.000, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3-bis.
Definizione della posizione giuridico-amministrativa di alcune categorie di
personale della scuola
1. Ai fini della definizione della posizione giuridico-amministrativa del
personale del comparto scuola, con riferimento ai rapporti di impiego instaurati
prima dell'entrata in vigore del contratto collettivo nazionale di lavoro del
comparto scuola sottoscritto il 4 agosto 1995, il rapporto di impiego si intende
validamente costituito, anche in mancanza del provvedimento formale di nomina,
ove risulti documentato dalla lettera di comunicazione dell'avvenuta nomina.
Art. 4.
Autorizzazioni di spesa per la sanatoria di situazioni debitorie delle
universita', per il diritto allo studio nelle universita' non statali e per
interventi di edilizia a favore delle istituzioni di alta formazione artistica e
musicale. Modifica all'articolo 4 della legge n. 370 del 1999
1. Al fine di attribuire alle universita' le risorse finanziarie per sanare
situazioni debitorie, derivanti dalla corresponsione di classi e scatti
stipendiali al personale docente e ricercatore, e' autorizzata la spesa
complessiva di 375 milioni di euro, da erogare in cinque rate annuali costanti a
decorrere dall'anno 2002; allo stesso fine, nell'ambito dello stato di
previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e'
istituito un fondo da ripartire tra le universita' sulla base di parametri
definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma,
determinato in 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si
provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini
del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base
di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Al fine di assicurare l'uniformita' di trattamento sul diritto agli studi
universitari agli studenti iscritti alle universita' e agli istituti
universitari non statali legalmente riconosciuti, e' autorizzata la spesa di 10
milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, da destinare alle predette
istituzioni. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 10
milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
3. Al fine di consentire la realizzazione di interventi urgenti di edilizia a
favore delle istituzioni di cui all'art. 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508,
e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2002. Al relativo onere
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4-bis. All'articolo 4, comma 1, primo periodo, della legge 19
ottobre 1999, n. 370, dopo la parola: "tutorato" sono inserite le
seguenti: ", e per progetti sperimentali e innovativi sul diritto allo
studio proposti dalle regioni mediante programmazione concordata con il
Ministero dell'istruzione, dell'univesita' e della ricerca".
Art. 5.
Compensi per soggetti incaricati della selezione e valutazione di programmi e
progetti di ricerca
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 18 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, al fine di consentire la immediata corresponsione di compensi a
componenti di commissioni e comitati, nonche' ad esperti, incaricati delle
procedure di selezione e della valutazione di programmi e progetti di ricerca
non conclusi alla data di entrata in vigore del presente decreto, ove i
rispettivi piani finanziari abbiano previsto spese per attivita' istruttorie e
di valutazione, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
stabiliti gli importi dei compensi medesimi.
2. Il decreto di cui al comma 1 si applica anche ai fini della corresponsione
di compensi nelle procedure di selezione e di valutazione dei programmi e
progetti di ricerca successive alla data di entrata in vigore del presente
decreto. La relativa spesa e' compresa nell'ambito dei fondi riguardanti il
finanziamento di progetti o programmi di ricerca e comunque per un importo
massimo non superiore all'uno per cento dei predetti fondi.
Art. 5-bis.
Sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo
1. Al fine di assicurare la massima efficacia all'attivita' di sostegno
agli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese industriali, le risorse
conferite dall'articolo 108, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al
Fondo di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, pari a 90 miliardi
di lire per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, sono destinate per le
finalita' delle forme di intervento disciplinate dallo stesso decreto
legislativo, ivi comprese quelle negoziate attraverso crediti di imposta.
Art. 6.
Valenza dei titoli rilasciati dalle Accademie e dai Conservatori
1. Allo scopo di determinare il valore e consentire l'immediato impiego dei
titoli rilasciati dalle Accademie di belle arti, dall'Accademia nazionale di
danza, dall'Accademia nazionale di arte drammatica, dagli Istituti superiori per
le industrie artistiche, dai Conservatori di musica e dagli Istituti musicali
pareggiati secondo l'ordinamento previgente alla data di entrata in vigore della
legge 21 dicembre 1999, n. 508, all'articolo 4 della legge medesima sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. I diplomi rilasciati dalle istituzioni di cui all'art. 1, in base
all'ordinamento previgente al momento dell'entrata in vigore della presente
legge, ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di
avviamento coreutico, mantengono la loro validita' ai fini dell'accesso
all'insegnamento, ai corsi di specializzazione e alle scuole di
specializzazione";
a-bis) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Fino all'entrata in vigore di specifiche norme di riordino del
settore, i diplomi conseguiti al termine dei corsi di didattica della musica,
compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente
legge, hanno valore abilitante per l'insegnamento dell'educazione musicale nella
scuola e costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti
di insegnamento nelle scuole secondarie, purche' il titolare sia in possesso del
diploma di scuola secondaria superiore e del diploma di conservatorio";
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. I possessori dei diplomi di cui al comma 1, ivi compresi gli
attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, sono
ammessi, previo riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, e purche' in
possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ai corsi di
diploma accademico di secondo livello di cui all'articolo 2, comma 5, nonche' ai
corsi di laurea specialistica e ai master di primo livello presso
le universita'. I crediti acquisiti ai fini del conseguimento dei diplomi di cui
al comma 1 sono altresi' valutati nell'ambito dei corsi di laurea presso le
universita'";
c) dopo il comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
"3-bis. Ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi, sono
equiparati alle lauree previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.
509, i diplomi di cui al comma 1, ivi compresi gli attestati rilasciati al
termine dei corsi di avviamento coreutico, 99 conseguiti da coloro che siano in
possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
3-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle
Accademie di belle arti legalmente riconosciute e agli Istituti musicali
pareggiati, limitatamente ai titoli rilasciati al termine di corsi autorizzati
in sede di pareggiamento o di legale riconoscimento".
Art. 7.
Attivita' di servizio per gli studenti universitari
1. Per potenziare i servizi di orientamento e tutorato e per favorire la
formazione culturale degli studenti e promuovere il diritto allo studio a
decorrere dall'anno accademico 2002-2003, le universita' promuovono, sostengono
e pubblicizzano le attivita' di servizio agli studenti iscritti ai propri corsi,
svolte da associazioni e cooperative studentesche e dai collegi universitari
legalmente riconosciuti, in conformita' con gli indirizzi di cui all'articolo
25, comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, ed a quelli indicati nei
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi dell'art. 4
della medesima legge, quali, in particolare, le attivita' di orientamento e
tutorato e le iniziative culturali.
2. Al fine di assicurare il tempestivo esame dei progetti per la
realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, al comma 5
dell'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, il secondo ed il terzo
periodo sono sostituiti dai seguenti: "All'istruttoria dei progetti
provvede una commissione istituita presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, nominata dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in modo da assicurare la
rappresentanza paritetica del predetto Ministero e delle regioni. La spesa
derivante dal funzionamento della commissione e' determinata, senza nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato, per un importo massimo non superiore
all'1 per cento dei fondi di cui al comma 10, allo scopo utilizzando le risorse
previste dal medesimo comma".
2-bis. In attesa del riordino del Consiglio nazionale degli
studenti universitari i componenti del predetto organo, nominati con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 2 giugno
2000, sono confermati fino alla scadenza del mandato, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 2 dicembre 1997, n. 491. Per il rinnovo dello stesso Consiglio
l'elettorato attivo e passivo e' attribuito anche agli studenti iscritti ai
corsi di laurea specialistica, ai fini dell'elezione dei ventotto componenti di
cui allo stesso articolo 2 del citato decreto n. 491 del 1997.
Art. 7-bis.
Adeguamento degli ordinamenti didattici dei corsi di studio delle universita'
1. All'articolo 6, comma 6, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e
successive modificazioni, le parole: "entro trenta mesi" sono
sostituite dalle seguenti: "entro trentasei mesi".
Art. 8.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.