D.P.R.
8 luglio 2005, n. 212.
Regolamento recante
disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni
di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2
della L. 21
dicembre 1999, n. 508.
Pubblicato nella Gazz.
Uff. 18 ottobre
2005, n. 243.
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visto l'articolo 87
della Costituzione;
Vista la legge
21 dicembre 1999, n. 508,
e successive modificazioni, segnatamente l'articolo 2, comma 7, lettera h),
ed in particolare gli ordinamenti didattici, ed il comma 8;
Vista la legge
23 agosto 1988, n. 400,
ed in particolare l'articolo 17, comma 2;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica
28 febbraio 2003, n. 132;
Acquisito il parere
espresso dal Consiglio nazionale per l'Alta formazione artistica e musicale
(CNAM) nell'adunanza del 14 aprile 2003;
Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
29 gennaio 2004;
Udito il parere del
Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi
nelle adunanze dell'8 marzo 2004 e del 17 maggio 2004;
Visto il parere della
VII Commissione della Camera dei deputati, espresso in data
29 settembre 2004;
Visto il parere della 7ª
Commissione del Senato, espresso in data 29 settembre 2004;
Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 maggio 2005;
Sulla proposta del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
Emana il seguente
regolamento:
Capo I - Disposizioni
generali
1.
Definizioni.
1. Ai sensi del presente
regolamento si intende:
a)
per Ministro o Ministero: il Ministro o il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca;
b)
per istituzioni: le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di danza,
l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le
industrie artistiche, i Conservatori di musica e gli Istituti musicali
pareggiati;
c)
per CNAM: il Consiglio nazionale per l'Alta formazione artistica e musicale;
d)
per Comitato: il Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario;
e)
per sistema: il sistema dell'Alta formazione e specializzazione artistica e
musicale;
f)
per legge: la legge
21 dicembre 1999, n. 508,
modificata dal decreto-legge
25 settembre 2002, n.
212, convertito,
con modificazioni, dalla legge
22 novembre 2002, n. 268;
g)
per regolamenti didattici: i regolamenti adottati da ciascuna istituzione
concernenti l'ordinamento dei singoli corsi di studio;
h)
per corsi: i corsi di diploma accademico di primo livello, di diploma
accademico di secondo livello, i corsi di specializzazione, i corsi di
formazione alla ricerca e i corsi di perfezionamento o master;
i)
per titoli: il diploma accademico di primo livello, il diploma accademico di
secondo livello, il diploma accademico di specializzazione, i diplomi
accademici di formazione alla ricerca in campo artistico, musicale,
coreutico, drammatico e del design ed il diploma di perfezionamento o
master;
l)
per scuola: l'insieme dei corsi di studio comunque denominati, raggruppati
per materie omogenee;
m)
per dipartimento: la struttura di coordinamento delle attività didattiche,
di ricerca e di produzione artistica delle scuole ad esso afferenti;
n)
per credito formativo accademico: la misura del volume di lavoro di
apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in
possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze
ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei
corsi di studio;
o)
per obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze e abilità che
caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle
quali il corso di studio è finalizzato;
p)
per attività formativa: ogni attività organizzata o prevista dalle
istituzioni, al fine di assicurare la formazione culturale e professionale
degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai
seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività
didattiche di gruppo, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai
progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di
autoapprendimento;
q)
per curriculum: l'insieme delle attività formative specificate nel
regolamento didattico del corso di studio di riferimento, finalizzato al
conseguimento del relativo titolo;
r)
per ordinamento didattico di un corso di studio: l'insieme delle norme che
regolano i curricula del corso di studio.
Capo II - Ordinamenti
didattici
2.
Finalità.
1. Le disposizioni del
presente capo determinano i criteri generali per l'ordinamento degli studi e
la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle istituzioni.
2. Ai fini della
realizzazione dell'autonomia didattica, le istituzioni disciplinano con i
regolamenti di cui all'articolo 10, gli ordinamenti dei corsi di studio in
conformità alle disposizioni della legge, del presente regolamento, dei
conseguenti decreti ministeriali e degli statuti.
3.
Titoli e corsi.
1. Le istituzioni
rilasciano i seguenti titoli:
a)
diploma accademico di primo livello, conseguito al termine del corso di
diploma accademico di primo livello;
b)
diploma accademico di secondo livello, conseguito al termine del corso di
diploma accademico di secondo livello;
c)
diploma accademico di specializzazione, conseguito al termine del corso di
specializzazione;
d)
diploma accademico di formazione alla ricerca conseguito al termine del
corso di formazione alla ricerca nel campo corrispondente;
e)
diploma di perfezionamento o master, conseguito al termine del corso di
perfezionamento.
2. I titoli conseguiti
al termine dei corsi dello stesso livello, nell'àmbito della stessa scuola,
hanno identico valore legale.
3. Il corso di diploma
accademico di primo livello ha l'obiettivo di assicurare un'adeguata
padronanza di metodi e tecniche artistiche, nonché l'acquisizione di
specifiche competenze disciplinari e professionali.
4. Il corso di diploma
accademico di secondo livello ha l'obiettivo di fornire allo studente una
formazione di livello avanzato per la piena padronanza di metodi e tecniche
artistiche e per l'acquisizione di competenze professionali elevate.
5. Il corso di
specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente competenze
professionali elevate in ambiti specifici, individuati con il decreto del
Ministro di cui all'articolo 5.
6. Il corso di
formazione alla ricerca ha l'obiettivo di fornire le competenze necessarie
per la programmazione e la realizzazione di attività di ricerca di alta
qualificazione. Il titolo finale è equiparato al dottorato di ricerca
universitario.
7. Il corso di
perfezionamento o master risponde ad esigenze culturali di approfondimento
in determinati settori di studio o ad esigenze di aggiornamento o di
riqualificazione professionale e di educazione permanente.
8. Sulla base di
apposite convenzioni le istituzioni possono rilasciare i titoli di cui al
presente articolo, anche congiuntamente ad altre istituzioni italiane e
straniere di corrispondente livello, abilitate a rilasciare titoli di studio
riconosciuti nell'ordinamento italiano secondo la disciplina di diritto
comunitario ed internazionale.
9. Agli esami previsti
per il conseguimento dei titoli di cui al presente articolo non sono ammessi
candidati privatisti.
4.
Produzione artistica, ricerca e formazione finalizzata.
1. Le istituzioni
svolgono attività di produzione e di ricerca in campo artistico, in
particolare delle belle arti, musicale, coreutico, drammatico e del design,
al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi formativi e di
perseguire livelli artistici e professionali elevati.
A tale fine, le
istituzioni possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati.
2. Le istituzioni
possono attivare nei limiti delle risorse finanziarie comunque acquisite nei
propri bilanci, attività formative finalizzate alla formazione permanente e
ricorrente, alla educazione degli adulti, nonché attività formative esterne
attraverso contratti e convenzioni.
3. I criteri e le
modalità di svolgimento delle attività formative sono disciplinate nel
regolamento didattico.
4. Le istituzioni che
abbiano già attivato al loro interno scuole con peculiari finalità connesse
ad obiettivi formativi di livello non superiore li mantengono attivi secondo
criteri e modalità definite con il regolamento didattico. Al termine dei
corsi viene rilasciato un attestato. Alla attribuzione dei compiti didattici
le istituzioni provvedono nell'àmbito della programmazione annuale.
5.
Ordinamento didattico generale e scuole.
1. L'offerta formativa
delle istituzioni è articolata nei corsi di vario livello afferenti alle
scuole. In sede di prima applicazione le scuole sono individuate nella
allegata tabella A. Con successivo regolamento ministeriale, sentito
il CNAM, si provvede alle modifiche ed integrazioni della tabella A,
anche in relazione alle innovazioni didattiche connesse a nuovi corsi di
studio individuati in sede di programmazione e di sviluppo del sistema.
2. I dipartimenti
coordinano l'attività didattica, di ricerca e di produzione e sono
responsabili dell'offerta formativa complessiva delle scuole in essi
ricomprese. Le scuole hanno la responsabilità didattica dei corsi dei
differenti livelli in esse attivati. All'interno di ciascuna scuola, i corsi
possono essere articolati anche in più indirizzi in relazione a specifici
contenuti.
3. In prima
applicazione, i corsi di primo livello, salvo quanto previsto al comma 5,
sono istituiti nelle scuole individuate nella tabella A, in
conformità ai criteri determinati nel decreto di cui all'articolo 9,
mediante trasformazione dei corsi attivati anche in via sperimentale e nei
limiti delle risorse finanziarie derivanti dal contributo ministeriale e dal
concorso di ulteriori finanziamenti di soggetti pubblici o privati. Tale
trasformazione è disposta, su proposta delle istituzioni, con decreto del
Ministro che verifica la corrispondenza ai criteri di cui all'articolo 9 e
l'adeguatezza delle risorse umane finanziarie e strumentali, sentito il
CNAM.
4. Fino all'adozione del
regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h), che
disciplina i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione dei corsi, i
corsi di secondo livello, i corsi di specializzazione e i corsi di
formazione alla ricerca sono attivati esclusivamente in via sperimentale, su
proposta delle istituzioni, con decreto del Ministro che verifica gli
obiettivi formativi e l'adeguatezza delle risorse umane, finanziarie e
strumentali, sentito il CNAM. I corsi sperimentali di specializzazione sono
attivati con riferimento agli ambiti professionali creativo-interpretativo,
didattico-pedagogico, metodologico-progettuale, delle nuove tecnologie e
linguaggi, della valorizzazione e conservazione del patrimonio artistico.
5. I corsi di didattica
finalizzati alla formazione degli insegnanti sono disciplinati secondo
quanto previsto dalla legge
28 marzo 2003, n. 53,
e dai relativi decreti attuativi della delega.
6.
Crediti formativi accademici.
1. Al credito formativo
accademico, di seguito denominato: «credito», corrispondono 25 ore di
impegno per studente; con decreto ministeriale possono essere determinate
variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole
scuole, entro il limite del 20 per cento.
2. La quantità media di
impegno di apprendimento, svolto in un anno da uno studente a tempo pieno, è
convenzionalmente fissata in 60 crediti.
3. I decreti
ministeriali determinano, altresì, per ciascuna scuola la frazione
dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio
personale, alle attività di laboratorio o ad altre attività formative di
tipo individuale. Gli stessi decreti assegnano, di norma, rispetto
all'impegno complessivo di ciascun credito, alle lezioni teoriche il 30 per
cento, alle attività teorico-pratiche il 50 per cento ed alle attività di
laboratorio il 100 per cento.
4. I crediti
corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente
con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto
prevista dal regolamento didattico, fermo restando che la valutazione del
profitto è effettuata con le modalità di cui all'articolo 10, comma 4,
lettera d).
5. Il riconoscimento
totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente, ai fini della
prosecuzione degli studi in altro corso della stessa istituzione o in altre
istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale o università o della
formazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge
17 maggio 1999, n. 144,
compete alla istituzione che accoglie lo studente, con procedure e criteri
predeterminati stabiliti nel rispettivo regolamento didattico.
6. Nei regolamenti
didattici possono essere previste forme di verifica periodica dei crediti
acquisiti, al fine di valutare l'attualità dei correlati contenuti
conoscitivi e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello
studente in tempi determinati, diversificati per studenti impegnati a tempo
pieno negli studi o contestualmente impegnati in attività lavorative.
7. Le istituzioni
possono riconoscere come crediti, secondo criteri predeterminati nel
regolamento didattico, le conoscenze e abilità professionali maturate nella
specifica disciplina.
8. In prima applicazione
del presente regolamento, con decreto del Ministro, sentito il CNAM, sono
individuate le corrispondenze tra i crediti acquisiti nel previgente
ordinamento e i crediti previsti nei nuovi corsi.
7.
Ammissione ai corsi.
1. Per essere ammessi ad
un corso di diploma di primo livello occorre essere in possesso di un
diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio
conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
2. I regolamenti
didattici, ferme restando le attività di orientamento, coordinate e svolte
ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera g), richiedono altresì il
possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. A tale fine,
gli stessi regolamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per
l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di
attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con
istituti di istruzione secondaria superiore.
3. I Conservatori di
musica, gli Istituti musicali pareggiati e l'Accademia nazionale di danza
ammettono altresì ai corsi di diploma accademico di primo livello studenti
con spiccate capacità e attitudini, ancorché privi del diploma di istruzione
secondaria superiore, comunque necessario per il conseguimento del diploma
accademico.
4. Per essere ammessi ad
un corso di diploma accademico di secondo livello, occorre essere in
possesso di laurea o di diploma accademico di primo livello, ovvero di altro
titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Occorre,
altresì, che la preparazione acquisita sia coerente ed adeguata al corso di
secondo livello.
5. Per essere ammessi ad
un corso di specializzazione, occorre essere in possesso di diploma
accademico di primo livello o di laurea, ovvero di altro titolo di studio
conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
6. Per essere ammessi ad
un corso di formazione alla ricerca, occorre essere in possesso di diploma
accademico di secondo livello o di laurea magistrale, ovvero di altro titolo
di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
7. Per essere ammessi ad
un corso di perfezionamento o master, occorre essere in possesso di diploma
accademico di primo livello o di laurea. Le istituzioni definiscono le
ipotesi nelle quali è richiesto il possesso del diploma accademico di
secondo livello o della laurea magistrale.
8. Il riconoscimento
dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero ai soli fini
dell'ammissione a corsi è deliberata dalla istituzione interessata, nel
rispetto delle norme, delle direttive dell'Unione europea e degli accordi
internazionali vigenti.
9. Il numero massimo
degli studenti ammessi ai corsi è programmato dalla singola istituzione in
relazione al rapporto tra studenti e docenti, nonché alla dotazione di
strutture ed infrastrutture adeguate alle specifiche attività formative, nel
rispetto dei requisiti definiti in sede di programmazione e valutazione del
sistema.
8.
Conseguimento dei titoli e durata dei corsi.
1. Per conseguire il
diploma accademico di primo livello, lo studente deve aver acquisito almeno
180 crediti.
2. Per conseguire il
diploma accademico di secondo livello, lo studente deve aver acquisito
almeno 120 crediti. Tale misura può essere modificata con il decreto del
Ministro di cui all'articolo 10, comma 1, in relazione alle esigenze
specifiche di alcune materie artistiche o musicali, anche con riferimento
alla necessità di allineamento ai parametri di riconoscimento internazionale
dei titoli.
3. Per conseguire il
diploma di perfezionamento o master, lo studente deve aver acquisito almeno
60 crediti.
4. Per ogni corso è
definita una durata in anni, proporzionale al numero totale di crediti
secondo quanto previsto dai precedenti commi, tenendo conto che ad un anno
corrispondono, di norma, 60 crediti ai sensi dell'articolo 6, comma 2.
9.
Obiettivi e attività formative qualificanti dei corsi.
1. Con decreto del
Ministro, sentito il CNAM, è individuato il 60 per cento dei crediti
formativi necessari per ciascun corso, conseguiti nelle attività formative
raggruppate nelle seguenti tipologie:
a)
attività formative relative alla formazione di base;
b)
attività formative caratterizzanti la scuola e il livello del corso.
2. Oltre alle attività
di cui al comma 1, i corsi prevedono:
a)
attività formative relative alla preparazione della prova finale per il
conseguimento del titolo e, con riferimento al diploma accademico, alla
verifica della conoscenza della lingua straniera;
b)
attività formative ulteriori, volte ad acquisire conoscenze linguistiche,
nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali o comunque utili per
l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad
agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del
settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in
particolare, i tirocini formativi e di orientamento;
c)
attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a
quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di
contesto e alla formazione interdisciplinare.
3. Le attività formative
comprendono, ove ad esse correlate, attività di laboratorio e di produzione
artistica.
4. Con il medesimo
decreto è, altresì, determinato il numero dei crediti riservati ad attività
autonomamente scelte dallo studente, comunque non inferiore al 5 per cento e
non superiore al 15 per cento.
10.
Regolamenti didattici.
1. Le istituzioni
disciplinano gli ordinamenti didattici dei corsi nei regolamenti didattici
che sono redatti nel rispetto, per ogni corso, delle disposizioni del
presente regolamento e dei conseguenti decreti del Ministro e sono approvati
dal Ministero.
2. I regolamenti
didattici e le relative modifiche sono adottati con decreto del Direttore
dell'istituzione e resi pubblici anche per via telematica.
3. Ogni regolamento
didattico determina:
a)
le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi, indicando le relative
scuole di appartenenza;
b)
il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
c)
i crediti assegnati a ciascuna attività formativa;
d)
le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo;
e)
l'elenco degli insegnamenti dei corsi e dell'eventuale articolazione in
moduli, nonché delle altre attività formative;
f)
gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità
di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
g)
i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove
necessario, dei piani di studio individuali;
h)
la tipologia delle forme didattiche, degli esami e delle altre verifiche del
profitto degli studenti;
i)
le disposizioni sugli obblighi di frequenza in misura, comunque, non
inferiore all'80 per cento della totalità delle attività formative, con
esclusione dello studio individuale.
4. I regolamenti
didattici, nel rispetto degli statuti, disciplinano altresì gli aspetti di
organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio, con
particolare riferimento:
a)
agli obiettivi, ai tempi e ai modi con cui i competenti organi provvedono
collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei
risultati delle attività formative;
b)
alle procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali, ivi comprese
le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato;
c)
alle procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di
profitto, nonché della prova finale per il conseguimento del titolo di
studio;
d)
alle modalità con cui si perviene alla valutazione del profitto individuale
dello studente, che deve comunque essere espressa mediante una votazione in
trentesimi per gli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale
lode;
e)
alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai
corsi di diploma accademico;
f)
ai criteri di ammissione e di frequenza ai corsi degli studenti di cui
all'articolo 7, comma 2;
g)
all'organizzazione di attività formative propedeutiche alla valutazione
della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di diploma,
nonché di quelle relative agli obblighi formativi aggiuntivi di cui
all'articolo 7, comma 2;
h)
alle istituzioni di uno specifico servizio per il coordinamento delle
attività di orientamento, da svolgere in collaborazione con gli istituti
d'istruzione secondaria superiore, nonché in ogni corso di studio, di un
servizio di tutorato per gli studenti;
i)
all'eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività
formative per studenti non impegnati a tempo pieno;
l)
alle modalità di individuazione per ogni attività, della struttura o della
singola persona che ne assume la responsabilità;
m)
alla valutazione della qualità della didattica;
o)
alle forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte;
p)
alle modalità per il rilascio dei titoli conseguiti ai sensi dell'articolo
3, comma 8.
5. Le istituzioni
rilasciano, come supplemento al diploma di ogni titolo, un certificato che
riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le
principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo
studente per conseguire il titolo.
6. Le istituzioni, con
appositi regolamenti, riordinano e disciplinano le procedure amministrative
relative alle carriere degli studenti, in accordo con le disposizioni del
presente regolamento, dei conseguenti decreti ministeriali e dei regolamenti
didattici. Per l'elaborazione di valutazioni statistiche omogenee sulle
carriere degli studenti, il Ministro, con propri decreti, individua i dati
essenziali che devono essere presenti nei sistemi informativi sulle carriere
degli studenti di tutte le istituzioni.
Capo III - Disposizioni
finali
11.
Istituzioni non statali.
1. Fino all'entrata in
vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità
per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica,
ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera g), della legge,
l'autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica,
musicale e coreutica può essere conferita, con decreto del Ministro, a
istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della
legge. A tale fine, le istituzioni interessate presentano una relazione
tecnica corredata dalla documentazione attestante la conformità
dell'ordinamento didattico adottato alle disposizioni vigenti per le
istituzioni statali, nonché la disponibilità di idonee strutture e di
adeguate risorse finanziarie e di personale.
2. L'autorizzazione è
concessa, su parere del CNAM, in ordine alla conformità dell'ordinamento
didattico, e del Comitato, in ordine all'adeguatezza delle strutture e del
personale alla tipologia dei corsi da attivare. A tale fine il Comitato è
integrato con esperti del settore fino ad un massimo di cinque, nominati con
decreto del Ministro, tenuto conto delle diverse tipologie formative delle
istituzioni ricomprese nel sistema, nei limiti dell'apposito stanziamento di
bilancio, come previsto dall'articolo 1, comma 88, della legge
23 dicembre 1996, n. 662.
3. Per gli insegnamenti
nei corsi di studio attivati e le altre attività formative sono richiesti i
medesimi requisiti vigenti per le istituzioni statali.
4. Le istituzioni
autorizzate devono garantire il rispetto della normativa in materia di
diritto allo studio degli studenti iscritti.
5. Le disposizioni del
presente articolo si applicano anche alle Accademie già abilitate a
rilasciare titoli secondo il previgente ordinamento didattico.
12.
Norme transitorie.
1. Le istituzioni
adeguano gli ordinamenti didattici dei propri corsi alle disposizioni del
presente regolamento.
2. Le istituzioni
assicurano la conclusione dei corsi e il rilascio dei relativi titoli,
secondo gli ordinamenti didattici vigenti, agli studenti già iscritti alla
data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplinano
altresì la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione a corsi dei
nuovi ordinamenti. Ai fini dell'opzione le istituzioni riformulano, in
termini di crediti, gli ordinamenti didattici vigenti e le carriere degli
studenti già iscritti.
3. I Conservatori di
musica, gli Istituti musicali pareggiati e l'Accademia nazionale di danza
predispongono specifici progetti di riorganizzazione delle attività
didattiche in conformità alle norme del presente regolamento.
4. Fino all'attivazione
della formazione musicale e coreutica di base nell'àmbito dell'istruzione
primaria e secondaria, i Conservatori di musica, gli Istituti musicali
pareggiati e l'Accademia nazionale di danza modulano l'offerta dei relativi
corsi, disciplinandoli in modo da consentire la frequenza agli alunni
iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore. A tale fine,
il Ministro, sentito il CNAM, definisce linee guida per la stipula di
eventuali convenzioni.
5. Gli studi compiuti
per conseguire i diplomi accademici in base ai previgenti ordinamenti
didattici sono valutati in crediti e riconosciuti dalle istituzioni per il
conseguimento dei diplomi di cui all'articolo 3, nel rispetto di quanto
previsto nel decreto di cui all'articolo 6. Tale disposizione si applica
anche ai corsi di diploma accademico attivati in via sperimentale.
13.
Clausola finanziaria.
1. Dall'attuazione del
presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
14.
Abrogazione di norme.
1. Per ciascuna
istituzione, con l'emanazione del relativo regolamento didattico di cui
all'articolo 10, cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e
regolamentari incompatibili con il presente regolamento e segnatamente le
seguenti norme: articoli 75, 206 comma 1, lettera c), 207, 208, 209
limitatamente alle Accademie, 210, 211, 217, 218, 219, 239, commi 1 e 5,
250, 252, 372, 374, 376 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297.
Tabella A
(prevista dall'art. 5,
comma 1)
CONSERVATORI DI MUSICA
|
DIPARTIMENTI |
SCUOLE |
|
Canto e teatro
musicale |
Canto |
| |
Musica
vocale da camera |
|
Nuove tecnologie
e linguaggi musicali |
Jazz |
| |
Musica
elettronica |
|
Strumenti a
fiato |
Clarinetto |
| |
Corno |
| |
Fagotto |
| |
Flauto |
| |
Oboe |
| |
Tromba |
| |
Trombone |
| |
Saxofono |
| |
Basso Tuba |
| |
Flauto dolce |
|
Strumenti a
tastiera e a percussione |
Clavicembalo |
| |
Organo e
Composizione organistica |
| |
Pianoforte |
| |
Strumenti a
percussione |
| |
Fisarmonica |
|
Strumenti ad
arco e a corda |
Arpa |
| |
Chitarra |
| |
Contrabbasso |
| |
Viola |
| |
Violino |
| |
Violoncello |
| |
Liuto |
| |
Mandolino |
| |
Viola da
gamba |
|
Teoria e
analisi, composizione e direzione |
Composizione |
| |
Composizione
Polifonica Vocale |
| |
Direzione
d'orchestra |
| |
Musica
Corale e Direzione di Coro |
| |
Strumentazione per banda |
| |
Prepolifonia |
|
Didattica |
Didattica
della musica e dello strumento |
| |
|
ACCADEMIE DI BELLE
ARTI
|
DIPARTIMENTI |
SCUOLE |
|
Arti visive |
Pittura |
| |
Scultura |
| |
Grafica |
| |
Decorazione |
|
Progettazione e
arti applicate |
Scenografia |
| |
Restauro |
| |
Progettazione artistica per l'impresa |
| |
Nuove
tecnologie dell'arte |
|
Comunicazione e
didattica dell'arte |
Comunicazione e valorizzazione del patrimonio artistico
contemporaneo |
| |
Didattica
dell'arte |
ISTITUTI SUPERIORI
PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE (ISIA)
|
DIPARTIMENTI |
SCUOLE |
|
Disegno
industriale |
Design |
| |
Ceramica |
| |
Progettazione grafica ed editoriale |
ACCADEMIA
NAZIONALE DI ARTE DRAMMATICA
|
DIPARTIMENTI |
SCUOLE |
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